Particolare Tenuità del Fatto: Quando una Condotta Grave Esclude il Beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede un’attenta valutazione da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questo beneficio, specialmente in contesti, come i reati ambientali, dove il bene giuridico protetto ha una rilevanza collettiva. Vediamo nel dettaglio il caso e le conclusioni dei giudici.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli nei confronti di un soggetto per reati previsti dal Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/2006). L’imputato, non contestando la propria responsabilità, ha proposto ricorso per cassazione basandosi su un unico motivo: la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe errato nel non riconoscere che la condotta contestata fosse sufficientemente lieve da rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis c.p. La richiesta mirava quindi a ottenere un proscioglimento da ogni accusa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici supremi hanno confermato la decisione della Corte territoriale, ritenendo che la motivazione fornita fosse logica, sufficiente e basata su un corretto esame degli elementi difensivi.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: Analisi della Particolare Tenuità del Fatto
Il cuore della pronuncia risiede nell’analisi dei criteri per l’applicazione della particolare tenuità del fatto. La Cassazione ha sottolineato come sia il giudice di primo grado sia quello d’appello avessero concordemente valutato la questione, concludendo che l’offesa arrecata non fosse affatto tenue. Al contrario, la condotta dell’imputato assumeva i connotati di un comportamento ‘serio e grave’, seppure non allarmante.
La Corte ha precisato che la non esiguità dell’offesa al bene protetto (in questo caso, l’ambiente) è un elemento decisivo che impedisce l’applicazione del beneficio. Anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avvenuto in sede di commisurazione della pena, non è sufficiente a declassare la gravità del fatto a un livello di mera tenuità.
Un altro principio giuridico fondamentale richiamato dalla Corte è quello dello ‘ius receptum’ relativo all’integrazione delle sentenze di primo e secondo grado. Quando le due pronunce adottano criteri omogenei e un apparato argomentativo uniforme, possono confluire in un ‘corpus unico’. Ciò significa che il giudice di legittimità può fare riferimento all’insieme delle due motivazioni per valutare la coerenza e la logicità della decisione impugnata, come avvenuto nel caso di specie.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non è un automatismo, ma richiede un’analisi sostanziale della gravità della condotta e dell’offesa al bene giuridico tutelato. Un fatto può essere considerato ‘grave’ e quindi escluso dal beneficio anche se non raggiunge livelli di particolare allarme sociale.
In secondo luogo, la pronuncia conferma un orientamento rigoroso, soprattutto in materia di reati che ledono interessi collettivi come l’ambiente. La protezione di tali beni richiede una soglia di attenzione più elevata, rendendo più difficile il riconoscimento della tenuità.
Infine, il richiamo al principio del ‘corpus unico’ tra le sentenze di merito rafforza la stabilità delle decisioni conformi, limitando la possibilità di rimettere in discussione in sede di legittimità valutazioni di fatto già adeguatamente e coerentemente motivate nei gradi precedenti.
Quando un reato non può essere considerato di ‘particolare tenuità’?
Secondo la sentenza, un reato non può essere considerato di particolare tenuità quando la condotta, pur in presenza di circostanze attenuanti, viene valutata come ‘seria e grave’ e l’offesa arrecata al bene giuridico protetto non è esigua.
La Corte di Cassazione può basarsi sulla sentenza di primo grado per decidere?
Sì, la Corte può fare riferimento al principio dell’integrazione delle sentenze. Se le motivazioni delle pronunce di primo e secondo grado sono omogenee e coerenti, possono formare un ‘corpus unico’ che il giudice di legittimità può utilizzare come base per la propria valutazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45607 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45607 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con unico motivo di ricorso COGNOME NOME, ricorre per cassazione avverso l sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Napoli lo ha condanNOME pe reati di cui agli artt. 256 del d.lgs. 152/2006 capo a) e 279 comma 2 del d.lgs. 152/20 deducendo vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen.;
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Considerato che il ricorso è manifestamente infondato in quanto la (doglia-nzè sorretta da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, posto che Lcoricw€1-emerrtgi il giudice di primo grado ha esamiNOME la questione, ed affermato che l’offesa arrecata, lungi dall’apparire particolarmente tenue, assume i connotati di una condotta seria grave, seppure non allarmante. Con motivazione logica ed esente da vizi, la Corte territoriale condiviso la motivazione del primo giudice posta a fondamento del rigetto della richiesta p carenza anche di uno dei presupposti richiesti dalla norma, ritenuto decisivo (Sez.3, n. 3415 del 18/06/2018), riaffermando la non esiguità dell’offesa arrecata al bene protetto, riconoscendo al medesimo le circostanze attenuanti generiche, in sede di dosimetria della pena; costituisce d’altronde, ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio dell’integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, che ben possono confluire in un corpus unico, cui il giudice di legittimità può fare riferimento (Sez. 6, n. 26996 dell’ 8/05/2 a condizione che, come nel caso in esame, le due pronunce abbiano adottato criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme (Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente