Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26539 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26539 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del Tribunale di Firenze in data 1/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Firenze in data 1/04/2022, NOME COGNOME fu condannato alla pena di 1.000,00 euro di ammenda in quanto riconosciuto colpevole, con l’attenuante RAGIONE_SOCIALEa lieve entità del fatto, del reato di cui all’art. 4 comma 2, legge n. 110 del 1975, per avere portato fuori RAGIONE_SOCIALEa propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello RAGIONE_SOCIALEa lunghezza di 31 cm (con lama lunga 19 cm.), che teneva in mano, in strada, nascosto in una busta di plastica; fatto commesso in Firenze il 20/02/2019.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso NOME per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 131bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione alla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALEa causa di esclusione RAGIONE_SOCIALEa punibilità per particolare tenuità del fatto. In proposito, la difesa evidenzia come fosse, nella specie, inesistente una qualunque situazione di pericolo, atteso che NOME non avrebbe avuto la materiale possibilità di un immediato utilizzo del coltello e che egli avrebbe tenuto una condotta collaborativa durante l’intervento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, cui avrebbe riferito che lo strumento gli serviva per tagliare il pane e per difendersi da eventuali minacce.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione, da un lato, al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘attenuante RAGIONE_SOCIALEa lieve entità del fatto prevista dall’art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975 (motivato con la disponibilità di un solo strumento e con le giustificazioni fornite dall’imputato) e, dall’altro lato, alla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALEa causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., nonostante la irrilevanza del fatto e le giustificazioni offerte dall’imputato nell’immediatezza RAGIONE_SOCIALE‘accertamento.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 62bis cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa eccessività RAGIONE_SOCIALEa pena inflitta, RAGIONE_SOCIALE‘offensività minima del fatto e del mancato verificarsi RAGIONE_SOCIALEe conseguenze dannose del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Muovendo dall’analisi del primo motivo, osserva il Collegio che non risulta che l’imputato abbia formulato, nel corso del giudizio di merito, alcuna richiesta di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘istituto. Essa, pertanto, non può essere invocata in sede di legittimità, considerati gli aspetti fattuali che è necessario valutare ai fini di un suo eventuale riconoscimento, avuto riguardo ai non pochi precedenti penali indicati in motivazione per reati RAGIONE_SOCIALEa stessa specie (richiamando, il certificato del casellario giudiziale, due condanne per analoghe contravvenzioni), che potrebbero essere sintomatici di una abitualità nella realizzazione RAGIONE_SOCIALEe violazione ascritteg i,
la quale non consentirebbe l’applicazione del beneficio (cfr. Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021, Rv. 280787-01).
Ne consegue che le odierne censure devono ritenersi precluse in sede di legittimità.
Venendo, indi, al secondo motivo di impugnazione, giova rilevare che il consolidato indirizzo RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità ha chiarito come il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘attenuante RAGIONE_SOCIALEa lieve entità del fatto prevista dall’art. 4, comma 3, secondo periodo, legge 18 aprile 1975, n. 110 non comporti, necessariamente, anche l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie RAGIONE_SOCIALEa particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen., stante la diversità dei relativi presupposti, atteso che il fatto di «particolare tenuità» rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve entità, il quale, invece, si limita ad attenuare il reato (così Sez. 1, n. 51261 del 7/03/2017, Rv. 271262 – 01).
Le considerazioni difensive sul punto sono, pertanto, manifestamente infondate.
Per quanto, infine, concerne il terzo motivo, la censura è del tutto generica, non essendo stati dedotti specifici vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione, la quale è stata fatta oggetto di considerazioni meramente rivalutative rispetto al non illogico apprezzamento da parte del Giudice di merito, che ha adeguatamente giustificato il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche con i precedenti penali RAGIONE_SOCIALE‘imputato (si vedano, al riguardo, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 – 01; Sez. 1, n. 33506 del 7/07/2010, COGNOME, Rv. 247959-01; Sez. 1, n. 8677 del 6/12/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 218140-01; Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997, dep. 1998, Ingardia, Rv. 209443-01).
Sulla base RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità», alla declaratoria RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità medesima consegue, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento nonché quello del versamento RAGIONE_SOCIALEa somma, in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso in data 2/05/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente