Particolare Tenuità del Fatto: Esclusa per Spaccio in Piazza Pubblica
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta dall’articolo 131-bis del codice penale, è spesso al centro di dibattiti giurisprudenziali, specialmente in materia di stupefacenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce chiarimenti cruciali, stabilendo che le modalità e il contesto della condotta possono prevalere sulla minima entità del danno, escludendo così il beneficio. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso: Ricorso in Cassazione per un Reato di Droga
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La sentenza, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello, era stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione.
L’imputato, giudicato con rito abbreviato, aveva basato il proprio ricorso su un unico motivo: la violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, l’offesa era da considerarsi minimale, l’imputato era incensurato e non vi erano prove di un comportamento abituale, elementi che avrebbero dovuto condurre all’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
La Valutazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la richiesta della difesa si traducesse in una inammissibile rivalutazione del merito della gravità della condotta, operazione preclusa in sede di legittimità. I giudici di merito, secondo la Suprema Corte, avevano già fornito una motivazione adeguata e logica per escludere il beneficio.
La decisione si fonda su una valutazione complessiva delle circostanze concrete del reato, che vanno oltre la semplice quantità di sostanza ceduta.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni alla base del rigetto sono chiare e si concentrano su tre elementi specifici che, nel loro insieme, conferiscono al fatto una gravità tale da escludere la particolare tenuità:
1. Il Contesto Operativo: L’attività di spaccio si svolgeva in una ‘piazza di spaccio’, un luogo noto per questo tipo di attività illecite. Lo stazionamento in un’area simile indica una certa professionalità e pericolosità sociale.
2. La Pubblica Via: La cessione della sostanza avveniva sulla pubblica via, aumentando così l’allarme sociale e la pericolosità della condotta.
3. L’Impossibilità di Risalire ai Fornitori: L’assenza di elementi utili a identificare i canali di approvvigionamento della droga è stata interpretata come un fattore che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, impedisce di considerare l’episodio come isolato o di minima rilevanza.
Questi fattori, logicamente connessi, portano alla conclusione che l’ipotesi di spaccio, sebbene materialmente di lieve entità, non possa essere ritenuta di ‘particolarmente tenuità’ a causa delle sue modalità e del contesto allarmante in cui si è verificata.
Le Conclusioni
La Corte ha concluso dichiarando l’inammissibilità del ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è stata giustificata in base all’art. 616 del codice di procedura penale, poiché il ricorso è stato ritenuto privo di fondamento e presentato senza che vi fosse una ragionevole probabilità di accoglimento. La decisione ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non è automatica ma richiede un’analisi approfondita di tutte le circostanze del reato. Il contesto, le modalità dell’azione e la pericolosità intrinseca della condotta sono elementi decisivi che il giudice di merito deve attentamente considerare.
Perché la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso basato sulla particolare tenuità del fatto?
La Corte ha considerato il ricorso inammissibile perché, invece di denunciare un errore di diritto, chiedeva una nuova valutazione della gravità della condotta, un’attività che spetta ai giudici di merito e non alla Corte di Cassazione.
Quali elementi specifici hanno impedito di considerare lo spaccio un fatto di particolare tenuità?
Gli elementi decisivi sono stati: lo svolgimento dell’attività in una nota ‘piazza di spaccio’, la cessione della sostanza sulla pubblica via e la mancanza di informazioni per risalire ai fornitori. Questi fattori hanno delineato una condotta con una pericolosità intrinseca tale da escludere la particolare tenuità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3444 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3444 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABDELSALAM NOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che:
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 marzo 2025, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 9 ottobre 2018, resa all’esito di giudizio abbreviato, di condanna per il reato di cui all’art. 73 comma 5 del dPR 309/1990;
il ricorso denuncia la violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen., per mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; in particolare, ad avviso della difesa, non sono emersi elementi probatori dell’abitualità della condotta e, invero, la natura dell’offesa risulta minimale e l’imputato incensurato.
Ritenuto che il ricorso è inammissibile postulando una rivalutazione della gravità della condotta del ricorrente, dai giudici di merito adeguatamente motivata, essendo stata esclusa l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. in considerazione delle modalità e pericolosità della condotta – lo stazionamento dello spacciatore in una piazza di spaccio, lo spaccio di sostanza stupefacente sulla pubblica via e la mancata indicazione di elementi per risalire ad eventuali fornitori della stessa – che logicamente conducono, contrariamente a quanto sostenuto nell’impugnazione e nellq memoria difensiva, alla conclusione che non ricorrono gli estremi per ritenere che l’ipotesi di spaccio accertata possa essere ritenuta di particolarmente tenuità.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 12/12/2025