Particolare tenuità del fatto: quando il danno duplice e la pervicacia la escludono
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati di lieve entità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questo istituto, specificando come il danno a più soggetti e la determinazione nel commettere il reato siano elementi ostativi al suo riconoscimento.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’imputato, con il suo ricorso in Cassazione, lamentava la violazione di legge, sostenendo che la sua condotta rientrasse nei presupposti dell’art. 131-bis c.p. La vicenda specifica riguardava un reato che aveva provocato un doppio pregiudizio: uno nei confronti della vittima di una sostituzione di persona e un altro a danno del gestore della linea telefonica coinvolta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno ribadito un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito. Tale valutazione, basata sui criteri generali dell’articolo 133 del codice penale (gravità del danno, intensità del dolo, etc.), può essere censurata in sede di legittimità solo se la motivazione risulta mancante o manifestamente illogica, cosa che non è avvenuta nel caso di specie. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché la particolare tenuità del fatto è stata esclusa?
La motivazione della Corte si fonda su tre pilastri argomentativi chiari e distinti che hanno giustificato l’esclusione del beneficio:
1. Significativo Disvalore della Condotta: I giudici hanno evidenziato come il fatto non potesse essere considerato di lieve entità. La condotta dell’imputato ha generato un “significativo disvalore”, superando quella soglia di minima offensività richiesta dalla norma.
2. Duplice e Contestuale Danno: Un elemento cruciale è stata la produzione di un danno duplice. Il reato non ha leso un solo interesse, ma ha contemporaneamente danneggiato due soggetti distinti: la persona la cui identità è stata usurpata e il gestore telefonico. Questa pluralità di vittime e di pregiudizi ha aggravato la valutazione complessiva del fatto, rendendolo incompatibile con la nozione di “tenuità”.
3. Pervicacia dell’Agire Criminoso: Infine, la Corte ha sottolineato la “pervicacia del ricorrente nell’agire criminoso”. Questo termine indica una particolare ostinazione e insistenza nella condotta illecita, un atteggiamento che mal si concilia con un comportamento occasionale e di scarsa gravità, presupposto per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La determinazione dimostrata dall’agente è stata interpretata come un indice di maggiore pericolosità sociale e di un’intensità del dolo non trascurabile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. Anzitutto, conferma che la particolare tenuità del fatto non è un diritto dell’imputato, ma l’esito di un attento giudizio che bilancia tutti gli aspetti della vicenda. In secondo luogo, chiarisce che la valutazione non deve limitarsi al solo danno economico, ma deve considerare la natura e il numero di interessi lesi. Un fatto che produce danni a più soggetti difficilmente potrà essere qualificato come tenue. Infine, l’atteggiamento soggettivo dell’autore del reato, come la sua pervicacia, assume un ruolo decisivo: un comportamento ostinato nel commettere il reato è un chiaro indicatore di una gravità che esclude l’applicazione del beneficio.
Quando un giudice può negare l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
Un giudice può negarla quando, sulla base dei criteri dell’art. 133 c.p., ritiene che l’offesa non sia tenue. Elementi decisivi possono essere il significativo disvalore della condotta, la produzione di un danno a più soggetti (danno duplice) e la particolare insistenza e determinazione (pervicacia) dimostrata dall’autore nel commettere il reato.
Il giudizio sulla tenuità del fatto può essere riesaminato dalla Corte di Cassazione?
Sì, ma solo entro limiti ristretti. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma può intervenire solo se la motivazione della decisione impugnata è completamente assente o è palesemente illogica e contraddittoria.
Quali elementi ha considerato la Corte per valutare la gravità del fatto in questo caso specifico?
La Corte ha valorizzato tre elementi principali per escludere la tenuità del fatto: 1) il significativo disvalore della condotta; 2) il duplice e contestuale danno prodotto, sia alla vittima della sostituzione di persona sia al gestore della linea telefonica; 3) la pervicacia del ricorrente, ovvero la sua ostinazione nel portare avanti l’azione criminosa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4511 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4511 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME; letta la memoria difensiva depositata il 06/12/2025;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine all’art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato in quanto, preliminarmente, deve sottolinearsi che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere censurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni postevi a sostegno;
che, in particolare, nel caso di specie, i giudici di appello hanno posto a base della ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi della suddetta causa di non punibilità, una congrua e non illogica motivazione, facendo corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen. e dei principi di diritto che regolano la materia (cfr. ex multis, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), individuando le ragioni ostative alla configurabilità della particolare tenuità del fatto: il significativo disvalore della condotta da cui si è prodotto un duplice e contestuale danno, quello alla vittima della sostituzione di persona e quello al gestore della linea telefonica, nonché la pervicacia del ricorrente nell’agire criminoso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 dicembre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente