Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4025 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4025 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nata ad ORTONA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nata a NEMBRO il DATA_NASCITA
avverso ia sentenza del 23/05/2025 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
datù a COGNOMEINDIRIZZO a,e pan,;
udita ia relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con atti separati ma sovrapponibili avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, che ha parzialmente riformato quella de Tribunale di Teramo e condannato le ricorrenti alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 80,0 d: multa c:ascuna;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. – è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ir fondate ci:uj:ce r. – .;iravarne Dertanto, non specifici. A ben vedere la mancanza di specificità dei motivo, ciai:a quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), d l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dall decisione Impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Per altro, l’abitualità del deii esimente anche io presenza di un fatto di lieV2 e – ,tit.a, ma il suo difetto nei termnì indicati dall’art. 131-bis cod. pen. non compor sua automatica applicazione, spettando al giudice, una volta rilevata l’assenza di cause ostativ normativamente previste, procedere ad una valutazione discrezionale sull’entità del fatto. Di tal
valutazione discrezionale la Corte ha fornito congrua ed adeguata motivazione con la quale il ricorso non si è però confrontato. A ben vedere correttamente la Corte di appello rileva che non sussista tenuità del fatto in ragione del valore della merce sottratta – pari a 276,58 euro – e le modalità della condotta. Si tratta di motivazione congrua, in sintonia con il principio quale ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valu complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai se dell’art. 133, primo comma, cod.. !Jen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolez da esse-i desumiPile e deirenii – .-.’· dei danno o del pericolo (Sez. U , n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01). E d’altro canto, anche il suggestivo richiamo difensivo all’art. 62 n cod. pen., per la definizione di tenuità, comunque non si confronta con la circostanza che – a differenza di quanto deduce il ricorrente l’attenuante del danno di speciale tenuità presuppone nrenda in con.= . tuitt: al i elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non ii solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere rit determinanti i soli parametri dell’entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa valore n -isorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep, 2022, Ghirasam, Rv. 282402 – 01; conf. N. 6057 del 1989, N. 20729 dei 2010 Rv. 247475 – 01);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa oeo ammende.
Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuaii e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso ii 17 dicembre 2025 COGNOME Il Presidente
Il consigliere estensore COGNOME