Particolare Tenuità del Fatto: Quando la Reiterazione Esclude il Beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, volto a escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 25194/2024) offre spunti cruciali per comprendere i limiti di questo beneficio, in particolare quando la condotta dell’imputato non è isolata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta. La difesa contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, il reato commesso rientrava pienamente nei limiti previsti dalla norma, meritando quindi l’archiviazione senza pena. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto tale argomentazione, confermando la condanna.
L’imputato ha quindi deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, insistendo sulla medesima censura: l’errata esclusione del beneficio previsto dall’art. 131-bis c.p.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non solo conferma la condanna dell’imputato, ma stabilisce anche principi importanti sull’interpretazione della particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che il motivo del ricorso fosse meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente analizzata e respinta dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi elementi di diritto o di fatto che potessero giustificare un riesame.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
le motivazioni
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici di legittimità hanno giustificato il rigetto. La Corte ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente messo in risalto la “non scarsa offensività dei fatti contestati”. Questo giudizio non si basava solo sulla natura del reato in sé, ma su due elementi specifici che aggravavano la posizione dell’imputato:
1. L’intensità del dolo: La volontà criminale manifestata non era debole o occasionale, ma denotava una piena consapevolezza e determinazione nel compiere l’illecito.
2. La reiterazione della condotta: L’imputato aveva tenuto un comportamento analogo in un breve lasso di tempo. Questo elemento è stato decisivo per escludere la tenuità del fatto. La ripetizione di un’azione illegale, anche se singolarmente di modesta entità, dimostra una maggiore inclinazione a delinquere e una più alta pericolosità sociale, incompatibili con il beneficio dell’art. 131-bis c.p.
La Cassazione ha quindi validato l’approccio della Corte territoriale, secondo cui la valutazione sulla particolare tenuità del fatto deve considerare non solo il singolo episodio, ma anche il contesto complessivo della condotta dell’agente.
le conclusioni
L’ordinanza n. 25194/2024 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un diritto dell’imputato, ma una valutazione discrezionale del giudice basata su precisi indicatori. La ripetizione di condotte illecite in un arco temporale ravvicinato e l’intensità dell’intento criminale sono elementi ostativi al riconoscimento del beneficio. Questa pronuncia serve da monito, chiarendo che la giustizia penale, pur prevedendo meccanismi di clemenza per fatti minimi, non può ignorare indici di una persistente e consapevole volontà di violare la legge. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. deve essere supportata da argomenti che dimostrino l’effettiva occasionalità e la minima offensività della condotta, tenendo conto di tutti gli aspetti del caso concreto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva la stessa identica censura già presentata e adeguatamente respinta dalla Corte d’Appello, senza aggiungere nuovi o validi argomenti giuridici.
Quali elementi hanno impedito l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
L’applicazione del beneficio è stata esclusa a causa della “non scarsa offensività” del reato, valutata sulla base di due fattori: l’intensità del dolo (la forte volontà di commettere il reato) e la reiterazione di una condotta analoga in un breve periodo di tempo.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la conferma della decisione impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25194 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25194 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che il primo motivo con cui si deduce l’omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto la non scarsa offensività dei fatti contestati anche a cagione dell’intensità del dolo connesso alla reite di analoga condotta in breve lasso di tempo;
rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024