Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27706 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27706 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Padova, che ha riconosciuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 485 cod. pen., perché, durante un controllo di polizia, aveva dichiarato false generalità, essendo risultati non veritieri il giorno e il mese di nascita da lui indicati.
2.Ricorre per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale dell’imputato, il quale, con un unico motivo, denuncia erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., dolendosi che sia stata esclusa la speciale causa di non punibilità in presenza di un fatto marginale e senza un adeguato scrutinio del parametro della abitualità della condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1.Le Sezioni Unite Tushaj hanno insegnato che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha a oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133 cod.pen. primo comma, richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, e non solo di quelle attinenti alla entità dell’aggressione del bene giuridico protetto, e tanto sul fondamentale rilievo che il disvalore penale del fatto per assegnare allo stesso l’attributo della particolare tenuità dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore. Non esiste, in realtà, un’offesa tenute o grave in chiave archetipa; piuttosto, è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore ( la causa di non punibilità presuppone un fatto conforme al tipo e offensivo ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere la necessità di pena), e, in tale ottica, assume particolare rilievo il riferimento testuale alle modalità della condotta, al comportamento: la norma non si interessa della condotta tipica, ma ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive della condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, è necessario operare nell’ambito della distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazion reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretament realizzati dall’agente: la norma intende, cioè, riferirsi alla connotazione storica della condotta, essendo in questione non la conformità al tipo, bensì l’entità del suo complessivo disvalore. Occorre, pertanto, avere riguardo – ai fini della applicabilità della causa di non punibilità – al fatto storico, alla situazione reale irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizza dall’agente, perchè non è in questione la conformità al tipo bensì l’entità del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica
della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva.( Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Tushay, Rv. 266590). Pertanto, il giudizio finale di particolare tenuità dell’offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l’integrazione della fattispecie, sicchè i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod.pen. sono cumulativi, quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi ( infatti , secondo il tenore letterale dell’art. 131-bi cod.pen. nella parte del primo comma qui rilevante, la punibilità è esclusa quando per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità ( Sez. 3 n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678).
2.A tali coordinate la Corte di appello si è attenuta, rendendo una plausibile argomentazione in ordine alla insussistenza dei presupposti per la declaratoria di non punibilità, in specie, laddove ha fatto leva sulla concreta offensività della condotta, segnalandone la perfetta sovrapponibilità a quella tenuta in una precedente occasione dall’imputato.
Tenuto conto che l’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita ( Sez. 5 n. 24780 del 08/03/2017, Rv. 270033), ritiene il collegio che la Corte di appello abbia, appunto, implicitamente negato la tenuità del fatto in scrutinio, incentrando il proprio giudizio di disvalore, più che sull’elemento della abitualità del comportamento, sulla circostanza della reiterazione, da parte dell’imputato, della medesima condotta in analoga situazione, quale argomento, che in quanto significativo della non occasionalità della condotta, ne segna la gravità.
3.1. Tale rilievo, per quanto si è già ricordato, consente di escludere la ricorrenza della speciale causa di non punibilità che, pertanto, risulta legittimamente negata dalla Corte di appello.
Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
C( 6 sì deciso in Roma, 28 maggio 2024