Particolare Tenuità del Fatto: Quando i Precedenti e la Gravità Contano
L’istituto della particolare tenuità del fatto rappresenta una valvola di sfogo del sistema penale, volta a escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quali elementi possono ostacolare il riconoscimento di tale beneficio, specialmente in relazione al reato di evasione.
I Fatti del Caso
Un individuo, già sottoposto a una misura detentiva, veniva condannato per il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 del codice penale. In seguito alla conferma della condanna in appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza era l’omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. A sostegno della sua tesi, il ricorrente adduceva una presunta mancanza di ‘reale volontà’ di violare la misura e la mera occasionalità della sua condotta.
La Decisione della Cassazione sulla particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la prospettazione difensiva non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, ha confermato la decisione della Corte d’Appello, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni alla base del rigetto
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la decisione dei giudici di merito fosse corretta nel negare il beneficio. La motivazione si fonda su due pilastri fondamentali che, valutati congiuntamente, rendono la condotta incompatibile con la nozione di ‘particolare tenuità’.
Il primo elemento ostativo è rappresentato dai numerosi precedenti penali dell’imputato. Tale circostanza, secondo la Corte, indica una tendenza a delinquere che mal si concilia con il carattere di occasionalità che la condotta dovrebbe avere per poter beneficiare della non punibilità.
Il secondo elemento è la complessiva gravità del fatto. Questa non è stata valutata in astratto, ma desunta da un dato concreto e oggettivo: l’apprezzabile lasso temporale durante il quale l’imputato si è sottratto alla misura restrittiva. L’evasione, protrattasi per circa cinque ore, è stata considerata un fatto di una certa serietà, tale da superare la soglia della ‘tenuità’. La Corte ha implicitamente affermato che una violazione così prolungata della misura detentiva non può essere considerata un’offesa minima.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio consolidato: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può limitarsi alla sola natura del reato, ma deve estendersi a un’analisi completa che includa la personalità dell’autore e le modalità concrete della condotta. La presenza di un curriculum criminale significativo e la gravità intrinseca dell’azione, come una lunga durata dell’evasione, sono fattori decisivi che possono legittimamente portare un giudice a escludere l’applicazione di questo istituto di favore. La decisione serve da monito: la non punibilità per tenuità non è un diritto, ma un beneficio concesso solo in presenza di requisiti stringenti, tra cui non rientrano né l’abitualità a delinquere né una condotta di per sé significativa.
Quando può essere esclusa la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Può essere esclusa quando il giudice rileva elementi che indicano una gravità della condotta o una non occasionalità del comportamento. Nel caso specifico, i numerosi precedenti penali e la durata significativa dell’evasione (circa 5 ore) sono stati considerati ostativi.
I precedenti penali di un imputato sono sempre un ostacolo alla concessione del beneficio?
Secondo questa ordinanza, numerosi precedenti penali sono un forte indicatore contrario al riconoscimento del beneficio, in quanto contrastano con il requisito della non abitualità del comportamento criminoso, che è uno dei pilastri dell’istituto della particolare tenuità del fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le argomentazioni presentate erano generiche, apodittiche (cioè affermate senza adeguata dimostrazione) e non si confrontavano in modo specifico con le ragioni logico-giuridiche esposte nella sentenza impugnata, che aveva già correttamente valutato e motivato il diniego del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27628 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27628 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 2484/24 – Bot NOME
OSSERVA
Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. cod. pen. è inammissibile perché generico e, in ogni caso, manifestamente infondato.
In particolare, l’unico motivo di ricorso lamenta l’omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il ricor adduce in tal senso – peraltro in maniera del tutto apodittica – la mancanza una “reale volontà” di violare la misura detentiva a suo carico, nonché la mera occasionalità della condotta.
Tale prospettazione non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale dà correttamente rilievo, in senso ostativo al riconoscimento del beneficio, ai numerosi precedenti penali del ricorrente alla complessiva gravità del fatto desunta, inter al/a, dall’apprezzabile lasso temporale in cui il ricorrente si è sottratto all’esecuzione della misura (cir ore).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/05/2024