Particolare tenuità del fatto: la non occasionalità della condotta esclude il beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto rappresenta una causa di non punibilità che permette di escludere la sanzione penale per reati di minima gravità. Tuttavia, la sua applicazione è subordinata a precise condizioni, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame riguarda un ricorso avverso una condanna per il reato di evasione, in cui la difesa sosteneva l’errata mancata applicazione di tale beneficio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sui limiti di questo istituto, in particolare sul requisito della non occasionalità della condotta.
I Fatti di Causa
Un soggetto, già condannato in primo e secondo grado per il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 del codice penale, presentava ricorso per cassazione. La difesa lamentava principalmente tre vizi nella sentenza della Corte d’Appello:
1. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
2. Un’errata valutazione dell’elemento psicologico del reato, sostenendo la mancanza di piena consapevolezza del disvalore della condotta.
3. Un’incongrua determinazione della pena.
Il ricorrente sperava di ottenere l’annullamento della condanna o, in subordine, una riduzione della sanzione, basandosi su una presunta minima offensività del suo comportamento.
Le Motivazioni della Cassazione e l’esclusione della particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha esaminato e respinto tutti i motivi del ricorso, dichiarandolo inammissibile. L’analisi dei giudici si è concentrata sui punti sollevati dalla difesa, offrendo una motivazione chiara e lineare.
Il Requisito della Non Occasionalità
Il punto centrale della decisione riguarda il primo motivo di ricorso. La Corte ha osservato che la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto era stata correttamente respinta dai giudici di merito. Il motivo principale risiede nella “non occasionalità della condotta”. Il provvedimento impugnato, infatti, aveva dato conto del fatto che l’imputato vantava già due precedenti condanne specifiche per evasione. Questa reiterazione del medesimo comportamento criminoso è stata considerata un elemento ostativo decisivo, che impedisce di qualificare il fatto come un episodio isolato e di lieve entità. La Corte ha sottolineato come il ricorso su questo punto fosse meramente reiterativo delle argomentazioni già presentate in appello, senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Valutazione dell’Elemento Psicologico e della Pena
Anche gli altri due motivi sono stati ritenuti infondati. Riguardo all’elemento psicologico, la Cassazione ha confermato la correttezza della valutazione della Corte d’Appello, la quale aveva riconosciuto la piena consapevolezza del ricorrente circa il disvalore della sua condotta. Infine, per quanto concerne la determinazione della pena, i giudici hanno stabilito che la decisione era immune da censure, poiché il giudice di merito aveva proceduto a un’autonoma valutazione, fissando la sanzione nel minimo edittale previsto dalla legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere concessa quando il comportamento dell’imputato non è occasionale. La presenza di precedenti specifici, in particolare per lo stesso tipo di reato, costituisce una prova della non occasionalità e, di conseguenza, un ostacolo insormontabile all’applicazione del beneficio. La decisione conferma inoltre che un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni dell’appello, ma deve confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare. Infine, viene riaffermata l’insindacabilità in sede di legittimità della determinazione della pena quando questa sia stata fissata nel minimo edittale e sorretta da adeguata motivazione.
Quando non si può applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo la decisione in esame, la causa di non punibilità non può essere applicata quando la condotta non è occasionale. La presenza di precedenti condanne per lo stesso reato dimostra la non occasionalità e costituisce un elemento ostativo alla concessione del beneficio.
Un ricorso che si limita a ripetere i motivi dell’appello è ammissibile?
No, un ricorso che è meramente reiterativo dell’atto di appello e non si confronta adeguatamente con le motivazioni del provvedimento impugnato viene dichiarato inammissibile.
La Corte di Cassazione può riesaminare la misura della pena decisa dal giudice di merito?
La Corte di Cassazione non può riesaminare la misura della pena se questa è stata il risultato di un’autonoma valutazione del giudice di merito e, come in questo caso, è stata determinata nel minimo edittale previsto dalla legge. Il suo controllo si limita alla legittimità e alla logicità della motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9870 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9870 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOMENOME nato a SAN DONA’ DI PIAVE il 26/11/1966
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 33445/24 – COGNOMENOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
esaminati i motivi di ricorso e !e conclusioni del difensore del 27 gennaio 2025;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, oltre ad essere meramente reiterativo dell’atto di appello, non si confronta adeguatamente con il provvedimento impugnato che dà conto della non occasionalità della condotta (due precedenti condanne per evasione) quale elemento ostativo alla concessione del beneficio;
considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata ha correttamente valorizzato, nel senso della sussistenza dell’elemento psicologico, la piena consapevolezza in capo al ricorrente del disvalore della sua condotta;
ritenuto, infine, che la determinazione della pena, censurata dalla difesa con il terzo motivo di ricorso, risulta immune da censure in questa sede, avendo il giudice di merito proceduto ad autonoma valutazione in tal senso rilevando come la stessa fosse stata determinata nel minimo edittale;
ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025