Particolare tenuità del fatto: la Cassazione fissa i paletti
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, ma la sua applicazione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza i requisiti indispensabili per poterne beneficiare, confermando che la valutazione del giudice deve essere rigorosa e basata su parametri oggettivi. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i confini di questa causa di non punibilità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato, confermata in primo grado e in appello, per un reato previsto dal Codice della Strada (art. 187, comma 8, D.Lgs. 285/1992). L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero errato nel non riconoscere la lieve entità dell’offesa, violando la legge e presentando una motivazione viziata.
La Disciplina della Particolare Tenuità del Fatto
Il fulcro della questione legale ruota attorno all’interpretazione dell’art. 131-bis c.p. Questa norma stabilisce che la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale.
La difesa dell’imputato sosteneva che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto incompatibile la norma con il reato contestato. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che il problema non era di incompatibilità, ma di corretta applicazione dei criteri previsti dalla legge.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e didascalica sui presupposti per l’applicazione della particolare tenuità del fatto. I giudici hanno sottolineato che la norma prevede due condizioni che devono sussistere congiuntamente, non in alternativa:
1. La particolare tenuità dell’offesa: Questa deve essere valutata sulla base di due “indici-requisiti”, ovvero le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo cagionato. Il giudice deve fare riferimento ai criteri generali dell’art. 133 del codice penale.
2. La non abitualità del comportamento: L’autore del reato non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso altri reati della stessa indole.
La Suprema Corte ha specificato che solo quando entrambi questi elementi coesistono, il giudice può considerare il fatto di particolare tenuità e, di conseguenza, escludere la punibilità. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente evidenziato elementi concreti per negare la possibilità di sussumere il fatto nell’ipotesi disciplinata dall’art. 131-bis. Il ricorso è stato quindi respinto non perché la norma fosse inapplicabile in astratto, ma perché in concreto mancavano i presupposti per la sua operatività.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un beneficio concesso indiscriminatamente. La sua applicazione richiede una valutazione rigorosa e congiunta di due fattori: la minima offensività del fatto concreto e la non abitualità della condotta del reo. La decisione della Cassazione serve da monito, chiarendo che non è sufficiente che l’offesa appaia lieve, ma è necessario che il quadro complessivo, inclusa la storia personale dell’imputato, giustifichi l’esclusione della sanzione penale. La conseguenza della dichiarazione di inammissibilità è stata, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando si può applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo la Corte, questa causa di non punibilità si applica solo quando sussistono congiuntamente due condizioni: la particolare tenuità dell’offesa, valutata in base alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo, e la non abitualità del comportamento dell’autore del reato.
È sufficiente che solo l’offesa sia di lieve entità per non essere puniti?
No. L’ordinanza chiarisce che i due requisiti (tenuità dell’offesa e non abitualità del comportamento) sono cumulativi e non alternativi. Devono essere presenti entrambi affinché il giudice possa escludere la punibilità.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito nel provvedimento, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la legge prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma determinata in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 441 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 441 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato in (MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2025 della Corte d’appello di Milano
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all’art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Infatti, quanto al primo profilo, non risponde al vero che la Corte d ‘ appello abbia ritenuto incompatibile la disciplina di cui all ‘ art. 131 bis cod.pen. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, riguardante l’invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo, in proposito, essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e
dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l’indice-criterio della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell’ipotesi disciplinata dall’art.131-bis cod. pen. (cfr. p. 4). All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME