Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1636 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1636 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA in Marocco, avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila del 21/11/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza emessa in data 8 aprile 2025, la Corte d’appello di L’Aquila, ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara con la quale l’imputato è stato condannato, per il delitto di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di mesi quattro di reclusione e euro 800 di multa.
2.Avverso la decisione della Corte territoriale, NOME COGNOME NOME, tramite difensore, propone ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi.
3.Nel primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche nella forma del travisamento della prova, in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. Osserva che la Corte d’appello avrebbe fondato il diniego su presupposti non risultanti dagli atti, attribuendo al quantitativo di sostanza rinvenuto una rilevanza non coerente con le stesse premesse motivazionali e omettendo di considerare la natura dell’hashish, la sua effettiva destinazione e il contenuto di principio attivo, elementi che deporrebbero in larga parte per un uso personale.
Si aggiunge che la motivazione impugnata introdurrebbe un profilo di contraddizione interna, laddove, pur dando atto dell’assenza di rapporti pregressi tra imputato e acquirente, perviene comunque ad affermare una predisposizione allo spaccio, senza riscontri e in evidente divario rispetto alle dichiarazioni dell’assuntore, dalle quali emerge l’occasionalità della cessione. Inoltre, la richiamata pluralità di cessioni appare, ad avviso della difesa, evocata senza alcuna base probatoria e in contrasto con la circostanza dell’unico episodio accertato.
In tale prospettiva, la decisione di merito si fonderebbe su una ricostruzione non aderente al materiale processuale, con esiti motivazionali incompleti e incoerenti, tali da impedire una corretta applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
4.Nel secondo motivo di ricorso l’imputato lamenta la violazione dell’art. 62, n. 4, cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante del lucro di speciale tenuità. A suo avviso, la Corte territoriale avrebbe negato il beneficio valorizzando esclusivamente il numero potenziale di dosi ricavabili dalla sostanza detenuta, senza confrontarsi con il dato concreto del lucro realmente conseguito, pari a soli euro 5,00, e con l’assoluta marginalità dell’episodio di cessione.
Inoltre, il ricorrente afferma che la somma complessiva di euro 35,00 rinvenuta in suo possesso non è stata in alcun modo collegata, né risulta collegabile, all’attività di spaccio, sicché la motivazione del giudice del gravame risulterebbe fondata su un presupposto meramente ipotetico e non sostenuto dalle evidenze processuali. La Corte avrebbe dunque costruito il proprio giudizio sulla base di considerazioni astratte, trascurando la reale esiguità sia del profitto sia dell’evento dannoso, profili che l’avrebbero dovuta guidare verso il riconoscimento dell’attenuante richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, in cui si lamenta l’ingiustificato diniego dell causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., non può trovare
accoglimento. Va osservato che la distinzione strutturale e funzionale tra la fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è da tempo chiarita dalla giurisprudenza di legittimità. Questa Corte ha precisato che, mentre ai fini dell’applicazione del quinto comma, il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, devono invece essere considerate le modalità della condotta e il carattere di non abitualità, il grado di colpevolezza, l’entità de danno o del pericolo (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572 – 01, ove la Corte ha escluso la contraddittorietà della sentenza impugnata che, a fronte del rinvenimento nella disponibilità dell’imputato di gr. 23,00 di marijuana, pari a 47 dosi complessive, aveva giudicato il fatto di lieve entità, negando la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, COGNOME, Rv. 268258 – 01).
Nella specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio evocato, valorizzando, ai fini dell’esclusione dell’operatività dell’art. 131-bis cod. pen., la disponibilità di un quantitativo di hashish dal quale erano ricavabili quaranta dosi e la prontezza nell’offrire la sostanza a un soggetto sconosciuto, elementi dai quali ha desunto l’inserimento del ricorrente in un’attività non episodica.
I giudici d’appello hanno dunque negato il beneficio con ragionamento non manifestamente illogico e, pertanto, incensurabile in questa sede.
2.Anche il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite in ordine alla natura e ai presupposti dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen. Invero, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che la compatibilità tra tale attenuante e la fattispecie di lieve entità non implica alcuna automatica operatività, essendo necessario accertare con rigore sia la marginalità del lucro perseguito o conseguito sia la speciale tenuità dell’evento dannoso o pericoloso. In questa prospettiva, l’attenuante presuppone un coinvolgimento realmente periferico nel mercato illecito, tale da non rivelare strutture organizzative, abitualità o intensità economica dell’azione.
La Corte territoriale ha escluso la ricorrenza di tali presupposti rilevando come il numero delle dosi ricavabili dalla sostanza detenuta fosse incompatibile con una finalità di profitto minimale. Ha ulteriormente considerato che la condotta non potesse essere confinata nei limiti dell’occasionale irrilevanza economica, collocandosi invece in un contesto che denotava una già avviata attività di spaccio. La difesa, nel porre l’accento sulla natura “leggera” della sostanza o nel
contestare la riferibilità del denaro allo spaccio, non si confronta con i criter decisivi utilizzati dal giudice di merito e non fornisce elementi idonei a sovvertire la valutazione operata, che si presenta lineare, coerente e immune da vizi logici.
Ne consegue che anche tale doglianza risulta priva di pregio, poiché non evidenzia alcuna violazione di legge né alcuna manifesta illogicità della motivazione, la quale resta pienamente conforme ai parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
3.Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila nella cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 20/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente