Particolare tenuità del fatto: quando la gravità della condotta esclude il beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per deflazionare il sistema giudiziario, escludendo la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio dei limiti di questo beneficio, specialmente quando la condotta dell’imputato, sebbene causa di un danno non ingente, rivela una gravità intrinseca e crea un serio pericolo. Analizziamo insieme la decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un automobilista, ritenuto responsabile di un reato previsto dal Codice della Strada. In primo grado, il Tribunale lo aveva condannato alla pena di sei mesi di reclusione, con sospensione della patente di guida per un anno. La Corte d’Appello aveva successivamente confermato integralmente la sentenza.
L’imputato, non rassegnato alla condanna, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il difensore dell’imputato ha articolato il ricorso su due punti:
1. Una generica contestazione dell’affermazione di responsabilità penale, lamentando una presunta violazione di legge.
2. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la condotta rientrasse nei parametri previsti dall’art. 131-bis c.p.
L’Analisi della Cassazione sulla particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le argomentazioni difensive.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici supremi lo hanno ritenuto del tutto generico. Il ricorrente non aveva mosso critiche specifiche e puntuali alla motivazione della sentenza d’appello, la quale aveva logicamente ricostruito i fatti basandosi su prove solide come le deposizioni dei testimoni e le fotografie dello stato dei luoghi.
Il cuore della decisione, tuttavia, risiede nell’analisi del secondo motivo, quello relativo alla particolare tenuità del fatto. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la valutazione sulla tenuità richiede un esame complesso e congiunto di tutti gli elementi della fattispecie concreta. In accordo con l’art. 133 c.p., il giudice deve considerare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno o del pericolo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva correttamente escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La motivazione si fondava sulla ritenuta gravità della condotta tenuta dall’imputato. Nonostante il danno materiale potesse non essere stato ingente, il comportamento è stato giudicato produttivo di un “serio pericolo per le persone offese”. Questo elemento, il pericolo concreto creato, è stato decisivo per qualificare il fatto come non “particolarmente tenue”.
La Cassazione ha quindi confermato che la valutazione non può limitarsi al solo esito dannoso, ma deve estendersi alla pericolosità intrinseca dell’azione. Una condotta che espone altri a un rischio significativo non può essere considerata di lieve entità, anche se fortunatamente le conseguenze finali sono state contenute.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è una scorciatoia per l’impunità. La sua applicazione è subordinata a una valutazione rigorosa che va oltre il mero risultato materiale. La gravità della condotta e il pericolo generato per l’incolumità altrui sono criteri determinanti che possono, e devono, portare il giudice a escludere il beneficio. La decisione sottolinea come la pericolosità del comportamento sia un fattore cruciale, specialmente in contesti, come quello della circolazione stradale, dove il rispetto delle regole è fondamentale per la sicurezza di tutti.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era troppo generico, non contestando specificamente la motivazione della sentenza impugnata, mentre il secondo motivo è stato ritenuto infondato nel merito.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo la Corte, la particolare tenuità del fatto non si applica quando, nonostante l’eventuale esiguità del danno, la condotta dell’imputato è ritenuta grave e ha prodotto un serio pericolo per le persone offese. La valutazione deve considerare tutte le peculiarità del caso concreto, incluse le modalità dell’azione e il grado di colpevolezza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ipotesi di esonero.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1529 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1529 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza resa dal locale Tribunale in data 14 aprile 2023, con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 189 D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285, con sospensione della patente di guida per la durata di un anno.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo due motivi di ricorso, con i quali lamenta violazione di legge in relazione rispettivamente all’affermazione di responsabilità penale a suo carico e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo risulta generico perché privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatt che sostengono la richiesta, non confrontandosi adeguatamente con la decisione impugnata, la cui motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte territoriale, ripercorrendo la motivazione adottata dal giudice di primo grado, conferma che la ricostruzione dei fatti dallo stesso operata risulta obiettiva, calibrata e aderente alle risultanze degli atti, quali le deposizioni dei testi e le riproduzion fotografiche dello stato dei luoghi. A fronte di tali congrue argomentazioni, il motivo di ricorso non articola alcuna specifica critica, risultando così del tutto generico e pertanto inammissibile (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
Quanto al secondo motivo, le argomentazioni dei giudici di merito sono in linea con i principi espressi da questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio d tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essere desumibile e dall’entità del danno o del pericolo (Sez. U, Sent. n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). La Corte di appello, con logica argomentazione, ha ritenuto che il fatto non potesse essere considerato di speciale tenuità, in considerazione della ritenuta gravità della condotta tenuta dall’imputato, produttiva di un serio pericolo per le persone offese.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 10 dicembre 2025.