Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42037 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42037 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 10 marzo 2022, con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, co. 7 cod. pen. (furto i supermercato).
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 56, co. 3, cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 de 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, COGNOME, Rv. 275940).
Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.
La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, i precedenti penali dell’imputato e la consistenza del fatto. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative che rientrano tra
parametri espressamente considerati dall’art. 133 cod. pen. Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all’istituto dell’art. 131 bis cod. pen. apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
In ordine al secondo motivo di ricorso, va premesso che la Corte territoriale ha condiviso le motivazioni del primo giudice in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato.
La Corte territoriale ha poi logicamente escluso la configurabilità di un’ipotesi di desistenza volontaria ex art. 56, comma terzo, cod. pen., trattandosi di desistenza resasi necessaria non per volontà dell’imputato. Inoltre, la circostanza che all’esito dell’intervento degli agenti di Polizia Municipale sia stata trovata ulteriore refurtiva consente di escludere che egli avesse abbandonato il suo proposito criminoso.
Nella sentenza impugnata è stato anche adeguatamente affrontato il tema della desistenza volontaria. La Corte di merito ha aderito al costante e condivisibile indirizzo di questa Corte, secondo cui, in tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell’azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell’azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, COGNOME, Rv. 272535).
Sulla base degli elementi acquisiti, si è quindi escluso che l’omessa prosecuzione dell’azione criminosa non fosse dipesa da fattori esterni.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024.