Particolare Tenuità del Fatto: Il Comportamento Elusivo Esclude il Beneficio
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi sui confini applicativi della particolare tenuità del fatto, un istituto giuridico che esclude la punibilità per reati di minima gravità. Il caso analizzato riguarda il porto di un coltello e offre spunti fondamentali per comprendere come la condotta dell’imputato, successiva al reato, possa influenzare la valutazione del giudice. La Suprema Corte ha stabilito che un comportamento volto a nascondere o dissimulare la propria azione illecita è un elemento chiave che può precludere l’accesso a questo beneficio.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un controllo di polizia durante il quale un soggetto veniva sorpreso con un coltello multiuso con una lama di 8 centimetri non arrotondata. Alla vista degli agenti, l’uomo gettava a terra l’oggetto nel tentativo di celarlo e di dissimulare la propria condotta illecita. Sia in primo grado che in appello, i giudici avevano escluso la possibilità di qualificare il gesto come di particolare tenuità, così come l’applicazione dell’attenuante della ‘lieve entità’. Di conseguenza, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella decisione della Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno sottolineato che le censure mosse dall’imputato non evidenziavano reali vizi giuridici, ma miravano a una nuova e non consentita rivalutazione degli elementi di fatto, già correttamente esaminati e ponderati dalla Corte d’Appello di Firenze. Il ricorso, quindi, si configurava come un tentativo di riesame del merito, precluso in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello congrua e logicamente argomentata. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato elementi fattuali decisivi per escludere la particolare tenuità del fatto. Nello specifico, la condotta dell’imputato – che deteneva il coltello in mano e, alla vista degli operanti, lo gettava a terra per nasconderlo – è stata interpretata come un chiaro indicatore della consapevolezza dell’illiceità della propria azione. Questo comportamento, finalizzato a eludere il controllo e a dissimulare il reato, è stato considerato incompatibile con l’idea di un’offesa minima e irrilevante. Secondo la Corte, tale condotta dimostra un grado di colpevolezza e una modalità dell’azione che non permettono di qualificare il fatto come ‘particolarmente tenue’. Allo stesso modo, sulla base dei medesimi elementi, è stata correttamente esclusa l’attenuante speciale della ‘lieve entità’ prevista dalla legge sulle armi.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non si limita a un’analisi astratta del reato, ma deve tenere conto di tutte le circostanze concrete, incluse le modalità della condotta e il comportamento tenuto dall’autore. L’atteggiamento elusivo o menzognero di un imputato al momento del controllo diventa un fattore cruciale che può impedire il riconoscimento del beneficio. La decisione insegna che la trasparenza e la collaborazione possono avere un peso significativo, mentre i tentativi di ingannare le autorità rafforzano la percezione di una condotta illecita non trascurabile, con conseguente inapplicabilità della causa di non punibilità. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende sigilla l’inammissibilità di ricorsi che mirano a ridiscutere il merito dei fatti in Cassazione.
Quando può essere negata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nel caso di porto di un coltello?
Può essere negata quando il comportamento dell’imputato, come il tentativo di nascondere l’arma alla vista delle forze dell’ordine, dimostra una chiara consapevolezza dell’illiceità e una volontà di eludere la legge, rendendo l’offesa non qualificabile come di minima entità.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare la violazione di norme di diritto, chiedeva una nuova valutazione dei fatti già correttamente analizzati dalla Corte d’Appello. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può riesaminare il merito delle prove.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile alla Corte di Cassazione?
Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41995 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41995 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME CUI 054ANHO ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che rilevano il vizio motivazionale nel mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen. e della lieve entità di cui all’art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975, n sono consentite, sollecitando una rivisitazione di elementi fattuali, e sono riproduttive di pro di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Firenze. Nella sentenza impugnata, invero, si evidenzia che il coltello multiuso con lama di cm. 8 non arrotondata era detenuto in mano dall’imputato COGNOME, il quale, alla vista degli operanti, lo gettava a terra cercando di celare e dissimulare la propria condotta illecita; alla luce di tali elementi la Corte ha escluso, con motivazione congruamente argomentata e pertanto insinddabile in sede di legittimità, di poter qualificare il fatto co di particolare tenuità; ugualmente ha ritenuto di non poter riconoscere l’attenuante speciale della “lieve entità”, di cui all’art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975, alla luce dei mede elementi di fatto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.