Particolare Tenuità del Fatto: Quando i Precedenti Escludono il Beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del sistema giudiziario, escludendo la punibilità per reati di lieve entità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva della condotta dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la presenza di altri comportamenti illeciti, anche successivi al reato contestato, possa precludere l’accesso a tale beneficio.
I Fatti del Caso: Guida Senza Patente e l’Appello in Cassazione
Il caso in esame ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di guida senza patente, commesso nel marzo 2019. La sentenza, emessa in primo grado dal Tribunale di Teramo e successivamente confermata integralmente dalla Corte d’Appello de L’Aquila nel febbraio 2024, ha riconosciuto la sua piena responsabilità.
Non rassegnato alla condanna, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la tesi difensiva, il comportamento successivo al reato avrebbe dovuto giustificare il riconoscimento di tale beneficio.
La Valutazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
La difesa sosteneva che il comportamento tenuto dall’imputato dopo la commissione del reato fosse meritevole di una valutazione positiva, tale da integrare i presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Questo istituto, infatti, richiede una doppia valutazione: la minima offensività del fatto e la non abitualità del comportamento del reo. La difesa puntava a dimostrare che, nonostante il reato, la condotta complessiva dell’imputato non fosse indicativa di una particolare pericolosità sociale.
Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano già respinto questa argomentazione, ritenendo che non sussistessero le condizioni per l’applicazione della causa di non punibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si basa su considerazioni sia di metodo che di merito.
Le motivazioni
La Corte ha innanzitutto evidenziato come la sentenza impugnata fosse correttamente motivata, priva di vizi logici o giuridici. I giudici di merito avevano già esaminato e respinto la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto, basando la loro decisione su un elemento cruciale: la pluralità di condotte antigiuridiche tenute dall’imputato. Queste condotte, sia antecedenti che successive al reato di guida senza patente, delineavano un quadro incompatibile con il beneficio richiesto.
La Cassazione ha sottolineato che il ricorso dell’imputato si limitava a riproporre in modo vago e generico la stessa tesi difensiva, senza però confrontarsi criticamente con la specifica motivazione della Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha contestato nel merito la valutazione negativa basata sulla pluralità di illeciti, rendendo il ricorso una mera reiterazione di una doglianza già disattesa. Tale approccio non assolve alla funzione tipica del ricorso per cassazione, che è quella di evidenziare specifici errori di diritto nella sentenza impugnata.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può essere frammentaria e limitata al singolo episodio delittuoso. Il giudice deve considerare la condotta complessiva dell’imputato per stabilire se il comportamento sia non abituale. La presenza di altri illeciti, anche di natura diversa, costituisce un indice negativo che può legittimamente portare a escludere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Inoltre, la pronuncia conferma che un ricorso per cassazione, per superare il vaglio di ammissibilità, deve essere specifico e pertinente, affrontando puntualmente le ragioni della decisione impugnata, pena la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto è stata respinta?
È stata respinta perché i giudici hanno considerato la pluralità di condotte antigiuridiche dell’imputato, sia antecedenti che successive al reato contestato, ritenendo che tale comportamento complessivo non fosse compatibile con il beneficio.
Qual è il motivo per cui la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato, vago e non specifico. Esso si limitava a reiterare una tesi già adeguatamente respinta nei gradi di merito, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza d’appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41340 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41340 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di L’Aquila il 23 febbraio 2024 ha integralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Teramo il 17 ottobre 2022 ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di guida senza patente, fatto contestato come commesso l’11 marzo 2019, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.
L’imputato si affida ad un unico motivo con il quale ‘lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., poiché il comportamento successivo dell’imputato potrebbe giustificare, in tesi difensiva, l’applicazione della causa di non punibilità in questione.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La pronunzia impugnata, infatti, è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
La riferita doglianza risulta meramente reiterativa di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito (pp. 3-4 della sentenza impugnata), che hanno posto in luce la pluralità di condotte antigiuridiche dell’imputato, sia antecedenti che successive al fatto, affermazione questa con la quale il ricorso omette il necessario confronto.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/09/2024.