Particolare Tenuità del Fatto: La Cassazione Nega il Beneficio in Caso di Reato Abituale
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, escludendo la punibilità per reati di minima entità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e incontra limiti precisi, come evidenziato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame riguarda un soggetto condannato per la vendita illegale di supporti audiovisivi, il quale ha visto il suo ricorso respinto proprio perché la sua condotta è stata ritenuta abituale, precludendo così l’accesso al beneficio.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dalla legge sul diritto d’autore (art. 171-ter, l. 633/1941), per aver messo in vendita materiale audiovisivo privo del contrassegno SIAE. L’imputato era stato sorpreso mentre offriva i supporti ai passeggeri di un treno.
Decidendo di contestare la sentenza d’appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la lieve entità economica del reato avrebbe dovuto giustificarne l’applicazione.
2. L’insussistenza del fatto contestato, ovvero la mancanza di prove sufficienti a dimostrare il reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione dei giudici di merito. La Corte ha ritenuto le argomentazioni della difesa infondate e non meritevoli di accoglimento, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni dietro la non applicazione della particolare tenuità del fatto
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva che la valutazione dovesse basarsi sulla “lieve entità del fatto” e sul modesto valore economico della merce. La Cassazione ha però chiarito che tale argomentazione si configura come una “mera asserzione di merito”, ovvero un tentativo di rivalutare i fatti del processo, compito che non spetta alla Corte di legittimità.
Il punto cruciale, tuttavia, è un altro: la Corte d’Appello aveva già correttamente motivato il diniego del beneficio evidenziando le “numerose condanne per il reato in valutazione” a carico dell’imputato. Questa circostanza, secondo la legge e la giurisprudenza costante, integra l’abitualità della condotta, una delle cause ostative esplicite all’applicazione della non punibilità per particolare tenuità. In altre parole, il beneficio è pensato per chi commette un illecito di lieve entità in modo occasionale, non per chi reitera sistematicamente lo stesso comportamento criminale.
La Prova della Destinazione alla Vendita
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo all’insussistenza del fatto, è stato respinto. La Corte ha sottolineato che, ai fini della configurazione del reato, ciò che rileva è la “destinazione alla vendita” dei supporti, non la loro mera detenzione. Nel caso specifico, tale destinazione era stata ampiamente provata dal fatto che l’imputato era stato colto in flagrante mentre “offriva i supporti medesimi ai viaggiatori del treno”. Questo comportamento attivo dimostrava in modo inequivocabile l’intento commerciale, rendendo irrilevante la quantità di merce posseduta in quel momento.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale nell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: non si tratta di un beneficio indiscriminato. La valutazione del giudice non si limita alla gravità oggettiva del singolo episodio, ma deve tener conto del comportamento complessivo dell’autore del reato. La presenza di precedenti penali specifici, che delineano una tendenza a delinquere, costituisce un ostacolo insormontabile all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Questa pronuncia serve da monito: la giustizia penale considera la storia criminale di un individuo come un fattore determinante nel valutare la sua meritevolezza di accedere a istituti premiali, distinguendo nettamente tra un errore isolato e uno stile di vita illecito.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo la sentenza, non si applica quando la condotta dell’imputato è ritenuta abituale. L’abitualità può essere accertata sulla base di numerose condanne precedenti per lo stesso tipo di reato, come nel caso di specie.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le argomentazioni erano mere asserzioni di merito, non consentite in sede di legittimità, e perché la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione adeguata e legalmente corretta per escludere il beneficio della tenuità del fatto, basandosi sull’abitualità della condotta del ricorrente.
Cosa è sufficiente a provare la destinazione alla vendita di materiale protetto da copyright?
Per la Corte, non è necessaria la mera detenzione dei supporti, ma è sufficiente che l’imputato venga sorpreso mentre li offre attivamente a potenziali acquirenti. Nel caso specifico, l’offerta ai passeggeri di un treno è stata considerata una prova adeguata dell’intento di vendita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39779 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39779 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FRATTAMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 13/3/2024 la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 9/6/2023 dal Tribunale di Cassino, con la qual NOME COGNOME era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 171-ter, comma 1, lett. c), I. 22 aprile 1941, n. 633.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando la motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., oltre all’insussistenza contestato.
Considerato che il ricorso è inammissibile.
3.1. Considerato, in particolare, che, quanto al primo motivo, la censura fonda su una mera asserzione di merito (“Questa difesa ritiene che la lieve en del fatto vada valutata nella oggettiva fattispecie e per la valutazione econo riscontrata”), che questa Corte non è ammessa a verificare. La senten impugnata, peraltro, ha escluso l’art. 131-bis cod. pen. con motivazione adegua ossia in ragione delle “numerose condanne per il reato in valutazione”, c accertando quell’abitualità della condotta che osta, per espressa previs normativa, all’applicazione della norma.
3.2. Considerato ancora, quanto al secondo motivo, che la destinazione all vendita dei supporti, non già la mera detenzione, ha trovato adeguato riscon nella sentenza, che ha sottolineato – con argomento in fatto non censurabile il COGNOME era stato sorpreso mentre offriva i supporti medesimi ai viaggiat del treno.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 4 ottobre 2024
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Il Presidente