Particolare tenuità del fatto: i Criteri di Esclusione secondo la Cassazione
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti cruciali per comprendere quando questo beneficio non può essere concesso, specialmente in contesti di reati come la truffa.
I Fatti del Processo
Il caso esaminato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato di truffa. Il ricorrente si opponeva alla sentenza di secondo grado, sollevando due questioni principali. In primo luogo, lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la sua condotta rientrasse nei limiti di tale istituto. In secondo luogo, contestava la decisione dei giudici di merito di non aver considerato l’avvenuto risarcimento del danno.
L’Analisi del Ricorso e la Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando entrambe le doglianze del ricorrente. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei requisiti di ammissibilità del ricorso e dei presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Gli Ermellini hanno evidenziato come i motivi proposti non fossero idonei a scalfire la logicità e la coerenza della motivazione della Corte d’Appello, configurandosi piuttosto come una mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, relativo alla particolare tenuità del fatto. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva correttamente escluso tale beneficio sulla base di due elementi decisivi:
1. Le modalità professionali della condotta: Il reato di truffa era stato realizzato con un approccio professionale, indice di una capacità a delinquere non occasionale. Questo aspetto è considerato ostativo alla configurabilità della tenuità.
2. L’entità del profitto: Il profitto ingiusto ottenuto dall’imputato non è stato ritenuto ‘minimale’, un altro requisito essenziale per l’applicazione della norma.
Inoltre, la Corte ha rilevato l’assenza di comportamenti ‘post delictum’ apprezzabili, come un effettivo e completo risarcimento del danno, che avrebbero potuto mitigare la valutazione complessiva della condotta. Il secondo motivo, relativo al risarcimento, è stato giudicato generico e aspecifico, poiché il ricorrente non si era confrontato adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva evidenziato la mancata prova del risarcimento in tutte le sue componenti.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce principi giurisprudenziali consolidati e offre importanti indicazioni pratiche. Per poter beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è sufficiente che il danno patrimoniale sia contenuto, ma è necessaria una valutazione complessiva che tenga conto delle modalità della condotta e della personalità dell’autore del reato. La professionalità nell’esecuzione del crimine e un profitto non irrisorio sono elementi che, secondo la Suprema Corte, precludono l’accesso a questo istituto. La decisione conferma inoltre che un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale delle argomentazioni della sentenza impugnata, e non limitarsi a riproporre le stesse difese già respinte.
Quando viene esclusa l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sulla base della decisione, viene esclusa quando emergono elementi come le modalità professionali nella realizzazione del reato e un profitto ingiusto non minimale. Inoltre, l’assenza di apprezzabili comportamenti post delictum, come il risarcimento del danno, può contribuire all’esclusione.
Perché un motivo di ricorso in Cassazione può essere considerato generico e aspecifico?
Un motivo di ricorso è considerato generico e aspecifico quando omette di confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Se il ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza contestare specificamente la logicità del ragionamento del giudice precedente, risulta inammissibile.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40322 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40322 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONCALIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., risulta riproduttivo di profili di cen già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale e per questa ragione non consentito (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) in assenza di confronto con la congrua e logica motivazione della Corte di appello, che ha ritenuto l’assenza dei presupposti per l’operatività della suddetta causa di non punibilità (si vedano le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza);
che i giudici di appello hanno correttamente applicato i principi di diritto affermati da questa Corte e che qui si devono intendere ribaditi (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), ritenendo correttamente ostative alla configurabilità della causa di non punibilità in esame le modalità professionali nella realizzazione del reato di truffa posto in essere dall’imputato e il non minimale ingiusto profitto ottenuto, in assenza di apprezzabili e rilevanti comportamenti post delictum;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio di motivazione nell’escludere l’intervenuto risarcimento del danno è generico ed aspecifico, omettendo il confronto con la motivazione della Corte di appello, del tutto esente da illogicità manifesta o contraddittorietà (si veda in tal senso pag. 8 al punto 7.2. dove sono stati valorizzati plurimi elementi in ordine alla mancata prova del risarcimento anche tenuto conto delle diverse voci che lo avrebbero dovuto caratterizzare);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 4 novembre 2025.