Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39853 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39853 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisone
Con la sentenza indicata in epigrafe del 6 maggio 2025, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di COGNOME NOME per il reato di furto con strappo di un ciondolo d’oro, del valore di 300- 400 euro), ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena ritenuta di giustizia.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizi della motivazione in merito all’affermazione di responsabilità; al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4), cod.pen.; violazione dell’art. 133 cod. pen., non essendo stata considerata la giovane età dell’imputato e la confessione ai fini della determinazione del trattamento sanzioNOMErio. Il motivo si conclude con un riferimento alla richiesta di applicazione della causa di estinzione di cui all’art. 131 bis cod.pen., alludendo ad una vicenda di tentato furto di rame, estranea alla presente fattispecie.
Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha in maniera logica e coerente alle risultanze processuali esposte identificato lo Sparacino come l’autore del reato sulla base dell’avvenuto riconoscimento fotografico, avvenuto in dibattimento, da parte della parte offesa, che aveva visto in viso l’autore dello strappo. In punto di attenuante ex art. 62, n. 4 cod.pen., la Corte territoriale ha negato che potesse ritenersi di speciale tenuità l’impossessamento di un ciondolo d’oro di valore di 300 o 400 euro, anche in questo caso con motivazione non illogica o contraddittoria. Allo stesso modo, la Corte ha ritenuto che la complessiva gravità della condotta, con riferimento al danno arrecato alla persona offesa, ultrasessantenne, non giustificasse la chiesta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante contestata. In proposito le doglianze difensive non evidenziano alcuna manifesta illogicità del ragionamento probatorio. Generiche sono altresì le censure relative al trattamento sanzioNOMErio, posto che la che non si confrontano con la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale.
E’ inammissibile il motivo che attiene all’applicazione della causa di estinzione prevista dall’art. 131 bis cod.pen., posto che si tratta di questione non esaminata dal primo giudice ed estranea ai motivi di appello, proposta per la prima volta nel presente giudizio di legittimità, posto che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Rv. 27578201).
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende della somma.
Così deciso in Roma 11/11/2025.