Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38400 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38400 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen tenza in epigrafe lamentando vizio motivazionale e violazione di legge in punt mancata applicazione dell’art. 131bis cod. pen. e chiedendo, pertanto, annull la sentenza impugnata.
Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi proposti, meramente riprop sitivi di questioni su cui i giudici del gravame del merito hanno ampiamente m vato, sono manifestamente infondati.
2.1. Ed invero il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondat quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha mentatamente e logicamente motivato il diniego dell’invocata causa di non pun bilità ritenendo il fatto oggettivamente considerato non appare di particola nuità, considerata la contestata recidiva nel biennio, da intendersi come la razione dell’illecito depenalizzato.
Per la Corte territoriale il complessivo comportamento tenuto dall’imput esprime un’indifferenza per le regole ordinamentali e uno sprezzo per il maggi pericolo procurato agli utenti della strada che determina chi si ponga alla gu un veicolo senza aver acquisito i fondamentali principi sulle norme che ne regol la circolazione, sottoponendosi all’esame per il conseguimento della patent guida. Tale comportamento viene ritenuto, altresì, espressivo di un’elevata i sità del dolo, dimostrata dal fatto che l’imputato ha reiterato condotte che essere illecite, esprimendo con ciò una accentuata pericolosità sociale, desum peraltro dai numerosi precedenti penali a suo carico.
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui ii giudizio sulla tenuità richiede una valutazione plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, ch conto, ai sensi dell’art. 133, Co. 1, cod. pen., delle modalità della condo grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del peri (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
S.U. COGNOME ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condot tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto all e conseguentemente il bisogno di pena. insomma, si è qui entro la distinzione fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costit gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente».
Va peraltro ricordato che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., i giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell’imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto).
2.2. Anche il motivo afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha motivatamente confermato il diniego sul rilievo che il comportamento tenuto dal COGNOME risulta espressivo di uno sprezzo alla normativa vigente e di un’indifferenza al pericolo procurato
Il provvedimento impugNOME appare collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti dec;sivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
GLYPH RG.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am mende.
Così deciso il 3/10/2024