Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43472 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43472 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., oltre ad es privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato;
che, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di c all’art. 131-bis cod. pen., è necessaria la sussistenza di entrambi i presupp legali della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamen che, dunque, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particola tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’asse di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis ritenuto, evidenteme decisivo;
che, quanto al presupposto della particolare tenuità dell’offesa, il giudizio sul tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (cfr. Sez. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590);
che, in particolare, la valutazione sulla tenuità dell’offesa dev’esse effettuata con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, esse sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu Qinglian Rv. 284497; Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.