Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43458 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43458 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova del coinvolgimento dell’imputato nel reato presupposto e, di conseguenza, in relazione a qualificazione giuridica del fatto ed alla sussistenza delle condizioni di procedib oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante crit valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sinda del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e deci travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rile degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è via esclusiva, riservata al giudice di merito;
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatt per come ricostruito, nella fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen., ampiam esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 44 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, COGNOME, Rv. 277594), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolar pag. 2);
considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pe manifestamente infondato;
che, invero, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibili di cui all’art. 131-bis cod. pen., è necessaria la sussistenza di entr presupposti legali della particolare tenuità dell’offesa e della non abituali comportamento e, dunque, la mancata applicazione della stessa è da ritenersi adeguatamente motivata laddove il giudice del merito dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti;
che, in particolare, l’abitualità del comportamento ricorre quando l’autore anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giu procedente (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591);
che, inoltre, il decorso di un lasso temporale rispetto ai precedenti re commessi, cd. “tempo silente”, può assumere rilevanza, sotto il profilo del occasionalità della condotta, nella complessiva ed unitaria valutazione del circostanze della fattispecie concreta e che, dunque, a fronte di una sequenza delitti incontestata ed ex se indicativa di serialità del comportamento, non è
sufficiente il notevole intervallo temporale dall’ultimo precedente, ma è necessa la sussistenza di ulteriori positivi indicatori che consentano in concreto di val la mera occasionalità della condotta (Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Pepe, Rv 280397 e in motivazione);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, co argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincime (si veda pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.