Particolare Tenuità del Fatto: La Cassazione e la Valutazione della Gravità del Reato
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati di minima entità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha chiarito come la gravità complessiva di un reato, desunta da elementi concreti come le circostanze di tempo e luogo, possa precludere l’accesso a questo beneficio.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso presentato da un soggetto condannato per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 c.p. L’imputato, attraverso il proprio legale, aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva che la condotta contestata rientrasse pienamente nei limiti di tale istituto, chiedendone il riconoscimento in sede di legittimità.
La Decisione della Corte e la particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo non solo una mera ripetizione di argomenti già esposti nel precedente grado di giudizio, ma anche manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, il ricorrente non si era confrontato in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già fornito una spiegazione chiara e logica per il diniego del beneficio richiesto.
Le Motivazioni
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione della gravità complessiva del fatto. La Corte d’Appello, come sottolineato dalla Cassazione, aveva correttamente negato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. basandosi non su una valutazione astratta del reato di evasione, ma sulle specifiche circostanze in cui si era concretizzato. In particolare, le modalità di tempo e di luogo in cui era avvenuta l’evasione sono state considerate indicative di una gravità tale da essere “ostativa” al riconoscimento della particolare tenuità.
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’appello e il successivo ricorso per cassazione non possono limitarsi a riproporre genericamente una richiesta, ma devono attaccare specificamente le ragioni poste a fondamento della decisione contestata. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva fornito argomenti validi per smontare la logica della Corte territoriale, la quale aveva ritenuto che il contesto specifico dell’azione illecita escludesse la sua minima offensività. La decisione si fonda quindi sulla mancata critica puntuale alla motivazione del giudice di merito, rendendo il ricorso privo di fondamento.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non è legata solo al titolo di reato, ma dipende da un’analisi globale e concreta della condotta. Elementi come le circostanze di tempo e di luogo possono assumere un ruolo decisivo nel determinare la gravità del fatto e, di conseguenza, nell’escludere l’applicazione del beneficio. In secondo luogo, la pronuncia evidenzia la necessità di strutturare i motivi di impugnazione in modo critico e specifico, dialogando con le argomentazioni del provvedimento impugnato, pena la dichiarazione di inammissibilità. Infine, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende serve da monito contro la proposizione di ricorsi meramente dilatori o infondati.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è meramente reiterativo delle argomentazioni già presentate in appello, è manifestamente infondato e, soprattutto, quando il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
Perché è stata negata l’applicazione della particolare tenuità del fatto nel caso di evasione?
La particolare tenuità del fatto è stata negata perché la gravità complessiva del reato, desunta dalle specifiche circostanze di tempo e di luogo in cui è avvenuta l’evasione, è stata ritenuta ostativa alla concessione del beneficio. La condotta non è stata giudicata di minima entità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27885 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27885 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – COGNOME NOME
OSSERVA
Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. cod. pen. è inammissibile perché meramente reiterativo dell’atto di appello comunque manifestamente infondato.
In particolare, l’unico motivo di ricorso lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi de 131-bis cod. pen. Sul punto, tuttavia, H ricorrente non si confron adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale dà conto della complessiva gravità del fatto – desunta dalle circostanze di temp e di luogo in cui è stata posta in essere l’evasione non -, che è ostati beneficio richiesto.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/06/2024