Particolare tenuità del fatto: la Cassazione chiarisce i limiti
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131 bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del sistema penale, consentendo di escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e incontra precisi limiti, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame riguarda un ricorso avverso una condanna per evasione, in cui la difesa chiedeva il riconoscimento di tale causa di non punibilità.
I Fatti del Caso: Evasione e Precedenti Penali
Il ricorrente era stato condannato per il reato di evasione. La particolarità della vicenda risiedeva in due elementi chiave, che si sono poi rivelati decisivi. In primo luogo, l’imputato aveva violato la misura cautelare lo stesso giorno in cui questa era stata emessa, dimostrando un’immediata e palese volontà di sottrarsi agli obblighi imposti. In secondo luogo, durante l’evasione, si era intrattenuto con persone diverse dai conviventi, violando specifiche prescrizioni dell’ordinanza. A completare il quadro, il certificato penale dell’imputato riportava tre precedenti per reati della stessa indole, in particolare per resistenza a pubblico ufficiale.
La Decisione della Cassazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello che aveva negato l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo di ricorso ‘privo di specificità’, in quanto non si confrontava in modo adeguato con le solide argomentazioni della sentenza impugnata.
Valutazione del Dolo e della Personalità dell’Imputato
I giudici di legittimità hanno condiviso pienamente la valutazione della Corte territoriale sull’intensità del dolo. Commettere l’evasione nel medesimo giorno dell’emissione del provvedimento restrittivo è stato interpretato come un chiaro indicatore di un’elevata determinazione a delinquere. Inoltre, la presenza di precedenti penali specifici è stata considerata sintomatica di una ‘personalità incline non occasionalmente alla violazione della legge’, un fattore che osta all’applicazione della causa di non punibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio consolidato: la particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la condotta dell’agente, seppur magari di modesto danno materiale, rivela un’inclinazione a delinquere e un’intensità del dolo che la rendono non trascurabile. La Corte ha sottolineato come il ricorso non fosse riuscito a smontare la logica e corretta argomentazione dei giudici di merito, che avevano attentamente vagliato sia l’elemento oggettivo del reato sia quello soggettivo, oltre alla personalità complessiva dell’imputato. L’inammissibilità del ricorso ha quindi portato alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Quando l’Art. 131-bis non è Applicabile
Questa ordinanza ribadisce che per beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è sufficiente che il danno o il pericolo cagionato siano minimi. È necessario un giudizio complessivo che tenga conto delle modalità della condotta, del grado della colpevolezza e del comportamento non abituale dell’autore del reato. La presenza di precedenti specifici e un’elevata intensità del dolo, come nel caso di specie, costituiscono elementi ostativi insuperabili che rendono la condotta non meritevole di essere considerata ‘particolarmente tenue’ e, di conseguenza, escludono l’applicazione dell’art. 131 bis c.p.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando è privo di specificità, ovvero quando non si confronta adeguatamente con le motivazioni del provvedimento impugnato, limitandosi a riproporre le stesse doglianze già respinte nel grado precedente.
Quali elementi ostacolano l’applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
La Corte ha evidenziato due elementi principali: l’intensità del dolo, desunta dal fatto che l’evasione è stata commessa lo stesso giorno dell’ordinanza cautelare, e la presenza di precedenti penali specifici (per reati della stessa indole), che delineano una personalità incline alla violazione della legge.
Cosa succede in caso di inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23963 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23963 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la nota pervenuta il 27 febbraio 2024, con cui il difensore del ricorrente ha insistito nell’accoglimento del ricorso;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., è privo di specificità, non confrontandosi adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, con cui la medesima doglianza è stata adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello a pagina 2 della sentenza, ove è stata evidenziata l’intensità del dolo, avendo l’imputato commesso l’evasione nello stesso giorno dell’emissione dell’ordinanza cautelare, peraltro intrattenendosi con soggetti diversi dai conviventi in violazione delle prescrizioni. Si è rimarcato, inoltre, che il certificato penale dell’imputato annovera tre precedenti per reati della stessa indole (resistenza a pubblico ufficiale) rispetto a quello oggetto del presente giudizio, descrivendo così una personalità incline non occasionalmente alla violazione della legge;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/4/2024