Particolare tenuità del fatto: esclusa per lesioni gravi e durature
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati di modesta entità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede un’attenta valutazione da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito come la gravità delle conseguenze del reato, in particolare la serietà delle lesioni personali, possa costituire un ostacolo insormontabile a tale beneficio.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte trae origine da una condanna per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, previsto dall’articolo 590-bis del codice penale. L’imputata, ritenuta responsabile dell’incidente, era stata condannata sia in primo grado che in appello. La difesa ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Secondo la tesi difensiva, i giudici di merito avrebbero errato nel non applicare l’articolo 131-bis, che avrebbe estinto il reato.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno ritenuto che la valutazione operata dai giudici di merito fosse immune da vizi logici o giuridici. La decisione di escludere la particolare tenuità del fatto è stata considerata corretta e adeguatamente motivata, respingendo così le censure sollevate dalla difesa.
Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nella valutazione del cosiddetto “disvalore oggettivo della condotta”. La Corte ha sottolineato che la sentenza impugnata aveva correttamente escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. alla luce della gravità delle conseguenze del reato. In particolare, è stato dato rilievo alle lesioni cagionate alla vittima, caratterizzate da “danni fisici che si sono protratti nel tempo non ancora risolti”.
Questo elemento, secondo la Cassazione, costituisce un fattore decisivo che impedisce di qualificare il fatto come di “particolare tenuità”. La motivazione dei giudici di merito è stata giudicata logica, coerente con le prove raccolte (risultanze istruttorie) e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità. In altre parole, quando il danno alla persona è significativo e duraturo, l’offesa al bene giuridico tutelato (l’incolumità fisica) non può essere considerata minima.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: la valutazione della particolare tenuità del fatto non può prescindere da un’analisi concreta degli effetti della condotta illecita. Non è sufficiente che l’autore del reato non sia un delinquente abituale; è necessario che l’offesa nel suo complesso, sia nella sua componente soggettiva (la colpa) che oggettiva (il danno), risulti esigua. In casi di lesioni personali, specialmente quelle derivanti dalla circolazione stradale, la durata della malattia e la permanenza di postumi sono indicatori cruciali del disvalore del fatto. Se tali conseguenze sono rilevanti, come nel caso di specie, è legittimo che il giudice neghi l’applicazione del beneficio della non punibilità, anche se il reato è di natura colposa.
Quando può essere esclusa l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Può essere esclusa quando il disvalore oggettivo della condotta è rilevante. Nel caso specifico, la gravità delle lesioni causate alla vittima, con danni fisici protratti nel tempo e non ancora risolti, è stata ritenuta un elemento sufficiente per escludere il beneficio.
La gravità delle lesioni è un elemento decisivo per negare la particolare tenuità del fatto?
Sì, secondo questa ordinanza, la gravità e la durata delle lesioni sono un elemento fondamentale. Se il giudice valuta, con una motivazione logica e coerente con le prove, che i danni subiti dalla vittima sono significativi, può legittimamente escludere l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Come stabilito nel provvedimento, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23815 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23815 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME CONCETTA nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME NOME ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 590 bis cod. pen.
Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego dll’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata (gravità delle lesioni cagionate alla vittima con danni fisici che si sono protratti nel tempo non ancora risolti), elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024