Particolare Tenuità del Fatto: Quando l’Abitualità Esclude il Beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, ma la sua applicazione è subordinata a requisiti stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i paletti entro cui tale causa di non punibilità può operare, sottolineando come la sola assenza di uno dei presupposti legali sia sufficiente a negarne il riconoscimento.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il ricorrente lamentava, quale unico motivo di doglianza, proprio il mancato riconoscimento di tale beneficio, sostenendo tesi interpretative che la Suprema Corte ha giudicato in palese contrasto con la normativa e con la giurisprudenza consolidata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, sebbene concisa, è netta nel riaffermare i principi cardine che governano la materia.
Le Motivazioni: i due pilastri della particolare tenuità del fatto
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni con cui i giudici di legittimità hanno smontato la tesi difensiva. La Corte ha chiarito che l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. si fonda su due presupposti che devono necessariamente coesistere:
1. La particolare tenuità dell’offesa: valutata in base alle modalità della condotta, all’esiguità del danno o del pericolo.
2. La non abitualità del comportamento: intesa come assenza di una tendenza a delinquere da parte dell’autore del reato.
La Cassazione ha sottolineato che questi due elementi sono cumulativi e non alternativi. Pertanto, qualora il giudice di merito accerti l’assenza anche di uno solo di essi, è legittimato a negare l’applicazione del beneficio senza dover procedere all’analisi dell’altro. Nel caso specifico, il punto focale è diventato il concetto di ‘abitualità’.
Il concetto di abitualità del comportamento
Richiamando un’importante sentenza delle Sezioni Unite (la n. 13681/2016, Tushaj), la Corte ha ricordato che il comportamento è da considerarsi abituale quando l’autore, anche in un momento successivo al reato per cui si procede, ha commesso almeno altri due illeciti della stessa indole. Questi illeciti possono essere accertati anche in via incidentale dallo stesso giudice procedente. Questa interpretazione estensiva della non occasionalità del comportamento restringe significativamente il campo di applicazione della norma, escludendo chi, pur avendo commesso un fatto di per sé lieve, dimostra una certa serialità nella condotta criminosa.
Infine, la Corte ha precisato che la nozione di ‘particolare tenuità del fatto’ ai fini dell’art. 131-bis non può essere confusa o assimilata a quella di altre circostanze attenuanti, come quella prevista per il reato di ricettazione (art. 648, comma 4, c.p.), poiché operano in ambiti diversi e si basano su apprezzamenti distinti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un orientamento rigoroso nell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’insegnamento per gli operatori del diritto è chiaro: non è sufficiente che il singolo episodio criminoso sia di modesta entità. È indispensabile che la condotta dell’imputato sia genuinamente sporadica e occasionale. La presenza di precedenti penali della stessa indole, anche se non formalmente accertati con sentenza definitiva, può costituire un ostacolo insormontabile per l’accesso al beneficio. La decisione riafferma la funzione dell’istituto, che non è quella di offrire un’impunità generalizzata per i reati ‘minori’, ma di escludere la sanzione penale solo per fatti che, nel contesto complessivo della biografia del reo, appaiono come un isolato e trascurabile inciampo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché le argomentazioni proposte erano in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sui requisiti per l’applicazione della particolare tenuità del fatto.
Quali sono i due presupposti necessari per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto)?
I due presupposti, che devono sussistere entrambi, sono la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento dell’autore del reato. La mancanza di anche uno solo di essi impedisce l’applicazione del beneficio.
Quando un comportamento è considerato ‘abituale’ ai fini dell’esclusione della tenuità del fatto?
Un comportamento è considerato abituale quando l’autore ha commesso almeno altri due illeciti della stessa indole, anche se commessi successivamente al reato per cui si sta procedendo. Questo può essere accertato incidentalmente dallo stesso giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22891 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22891 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancat riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in pales contrasto con H dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimi che, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità d all’art. 131-bis cod. pen., è necessaria la sussistenza di entrambi i pres legali della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comport e che, dunque, la mancata applicazione della causa di non punibilità è da rite adeguatamente motivata laddove il giudice del merito dia conto dell’assenza uno soltanto dei presupposti richiesti, non essendo necessaria la disamina di gli elementi di valutazione previsti per la sussistenza di ciascun presupposto
che l’abitualità del comportamento ricorre quando l’autore, anch successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri du illeciti della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del procedente (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591);
che, peraltro, la nozione di particolare tenuità del fatto, rilevante dell’esclusione della punibilità, non può essere assimilata a quella della circo attenuante speciale di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., che opera ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, c corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si v particolare, pag. 4 della motivazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 28 maggio 2024.