Particolare Tenuità del Fatto: L’Importanza dell’Autocontrollo e della Condotta Successiva
L’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati di minima entità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione complessiva del fatto e della condotta dell’autore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la condotta successiva al reato, e in particolare la mancanza di autocontrollo, possa essere decisiva per negare questo beneficio.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. Il ricorrente lamentava, in sostanza, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. A suo dire, il reato commesso presentava caratteristiche di scarsa offensività tali da rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis c.p. Tuttavia, sia il Tribunale in primo grado sia la Corte d’Appello avevano respinto questa tesi, adducendo motivazioni che il ricorrente riteneva insufficienti.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato come le argomentazioni presentate non fossero altro che una riproposizione di censure già adeguatamente esaminate e confutate nei precedenti gradi di giudizio. Il ricorso è stato ritenuto generico, in quanto non specificava quale elemento, eventualmente trascurato dalla Corte d’Appello, avrebbe potuto condurre a una diversa conclusione. La Corte ha quindi confermato la validità della motivazione fornita dai giudici di merito nel negare l’applicazione della causa di non punibilità.
Le Motivazioni: Perché la Tenuità del Fatto è Stata Esclusa
Il fulcro della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato i giudici a escludere la scarsa offensività del fatto. La Corte di Cassazione ha evidenziato come i giudici di merito avessero correttamente valorizzato un elemento cruciale: l’accertata incapacità di autocontrollo da parte dell’imputato.
Questa incapacità non era una mera supposizione, ma era supportata da una circostanza concreta e temporalmente vicina: appena cinque giorni dopo il fatto per cui si procedeva, il ricorrente si era reso responsabile di un’analoga violazione. Questo comportamento successivo è stato interpretato come un indice sintomatico di una scarsa capacità di contenere i propri impulsi e di rispettare le norme. Di conseguenza, il reato originario non poteva essere considerato un episodio isolato e di minima gravità, ma andava inquadrato in un contesto di condotta che ne aggravava la portata complessiva, rendendo inapplicabile il beneficio della particolare tenuità del fatto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non si limita a un’analisi astratta e isolata del singolo episodio delittuoso. Il giudice è tenuto a compiere una valutazione globale che comprende anche la personalità e la condotta dell’imputato, sia antecedente che successiva al reato. La commissione di illeciti analoghi a breve distanza di tempo è un fattore che può legittimamente essere considerato per escludere il beneficio, in quanto indicativo di una propensione a delinquere o, come in questo caso, di una carenza di autocontrollo che rende l’offesa non così tenue. Per il cittadino, ciò significa che anche un reato di per sé minore può portare a una condanna se la condotta complessiva dimostra un’incapacità di rispettare le regole.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché generico e riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza indicare nuovi elementi che potessero portare a una diversa conclusione.
Qual è stato l’elemento decisivo per escludere la particolare tenuità del fatto?
L’elemento decisivo è stata l’accertata incapacità di autocontrollo dell’imputato, dimostrata dalla commissione di un’analoga violazione a soli cinque giorni di distanza dal fatto in giudizio. Questo ha impedito di considerare l’offesa come di scarsa gravità.
Cosa insegna questa decisione sull’applicazione dell’art. 131-bis c.p.?
Questa decisione insegna che la valutazione per la particolare tenuità del fatto deve essere complessiva e non limitata al singolo episodio. La condotta successiva al reato, se rivela una tendenza a commettere illeciti simili, è un fattore rilevante che può legittimamente portare all’esclusione del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36338 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36338 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ORZINUOVI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata e generico, là dove non evidenzia, nonostante precisa resa motivazione sul punto dal Tribunale, che aveva apprezzato la non scarsa offensività del fatto, tenuto conto dell’accertata incapacità all’autocontrollo da parte del ricorrente (in tal senso la circostanza che appena cinque giorni dopo il fatto si rendeva responsabile di analoga violazione), motivazione rievocata dalla Corte di appello, sulla base di quale elemento – se del caso trascurato – si sarebbe dovuto pervenire ad una differente conclusione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2025.