Particolare Tenuità del Fatto: Non Basta il Danno Esiguo se la Condotta è Grave
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di non punire reati considerati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva della condotta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio dei limiti di questo beneficio, specialmente quando il comportamento dell’imputato si rivela intimidatorio e sprezzante delle regole.
I Fatti di Causa
Il caso in esame riguarda due individui condannati in primo e secondo grado per il reato di violenza privata tentata. La Corte d’Appello di Caltanissetta aveva confermato la sentenza di condanna, rigettando le argomentazioni difensive. Insoddisfatti della decisione, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il Ricorso in Cassazione: la Richiesta di non Punibilità
La difesa sosteneva che i fatti contestati, pur costituendo reato, fossero talmente lievi da rientrare nell’ambito dell’art. 131-bis c.p. Questo articolo esclude la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale. Gli imputati, quindi, chiedevano alla Suprema Corte di annullare la condanna in virtù di questa norma.
La Decisione della Corte: perché la particolare tenuità del fatto è stata esclusa
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando di fatto la condanna. La decisione si fonda su due pilastri, uno di natura processuale e l’altro di merito.
Dal punto di vista processuale, il ricorso è stato giudicato “privo di specificità”. In altre parole, gli imputati si sono limitati a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in Appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Questo vizio procedurale è di per sé sufficiente a determinare l’inammissibilità.
Le Motivazioni
Entrando nel merito, la Cassazione ha avallato la valutazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva correttamente evidenziato la gravità della condotta degli imputati. Il loro comportamento non era stato semplicemente un’azione illecita di lieve entità, ma si era manifestato con modalità “particolarmente intimidatorie”.
Inoltre, la Corte territoriale aveva sottolineato come l’azione fosse “rappresentativa del disprezzo nutrito dagli imputati nei confronti delle ragioni altrui e dei provvedimenti dell’autorità”. Questi elementi – la gravità della condotta, il carattere intimidatorio e il disprezzo per le regole – sono considerati indici negativi che ostacolano l’applicazione della particolare tenuità del fatto. La norma, infatti, richiede una valutazione complessiva che non si limiti al solo risultato materiale (il danno), ma che consideri attentamente anche le modalità dell’azione e la personalità dell’agente che da esse emerge.
Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale: la non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un diritto automatico. La valutazione del giudice deve essere completa e approfondita. Una condotta che, seppur con un danno esiguo, si manifesta attraverso intimidazione, prevaricazione e disprezzo per l’autorità, rivela una gravità intrinseca tale da non poter essere considerata “tenue”. Questa decisione serve da monito: l’atteggiamento con cui si commette un reato ha un peso decisivo nel bilancio finale sulla sua punibilità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, quando è privo di specificità, ovvero si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
L’istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) si applica se la condotta è intimidatoria?
No. Secondo la decisione, una condotta che risulta “particolarmente intimidatoria” e che manifesta disprezzo per le regole e i diritti altrui è considerata grave. Tale gravità impedisce di qualificare l’offesa come “tenue” e, di conseguenza, esclude l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Cosa valuta il giudice per decidere se un reato è di particolare tenuità?
Il giudice non valuta solo l’esiguità del danno o del pericolo, ma compie una valutazione complessiva che include le modalità della condotta. Come evidenziato dalla Corte, la gravità del comportamento, l’atteggiamento intimidatorio e il disprezzo per l’autorità sono elementi cruciali che possono portare a escludere il beneficio della non punibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20888 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20888 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati per il reato di violenza privata tentata;
che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore;
che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazio dell’art. 131-bis cod. pen. – è privo di specificità, perché meramente reiterativo di iden deduzioni proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 3 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la Corte di appe in particolare, ha evidenziato la gravità della condotta, che è risultata particolarm intimidatoria, oltre che rappresentativa del disprezzo nutrito dagli imputati nei confronti ragioni altrui e dei provvedimenti dell’autorità;
che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’8 maggio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente