Particolare Tenuità del Fatto: Quando la Gravità del Reato Impedisce l’Archiviazione
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per il principio di proporzionalità nel diritto penale. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione attenta del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio dei limiti di questo beneficio, sottolineando come l’oggettiva gravità della condotta possa precluderne il riconoscimento.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 391-ter del codice penale (accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti). Il ricorrente lamentava diversi aspetti della decisione, tra cui l’errata valutazione della sua responsabilità, l’eccessività della pena inflitta e, soprattutto, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha confermato integralmente il verdetto dei giudici di merito, rigettando tutte le doglianze sollevate dalla difesa e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
L’ordinanza della Cassazione si fonda su tre pilastri argomentativi che meritano un’analisi approfondita.
Valutazione sulla Responsabilità Penale
In primo luogo, la Corte ha stabilito che la sentenza impugnata si basava su “valutazioni corrette giuridicamente”. Ciò significa che il giudizio di colpevolezza espresso nei gradi precedenti era immune da vizi logici o giuridici, rendendo infondate le contestazioni del ricorrente sulla sua responsabilità.
Il Rifiuto della Particolare Tenuità del Fatto
Il punto centrale della decisione riguarda il motivo per cui non è stata concessa la non punibilità ex art. 131-bis c.p. La Corte ha evidenziato che i giudici di merito avevano correttamente motivato il diniego, individuando nell'”oggettiva gravità del fatto” un elemento ostativo. Questo passaggio è cruciale: anche se un reato prevede una pena contenuta, la sua gravità concreta, valutata dal giudice, può essere sufficiente a escludere il beneficio della particolare tenuità del fatto. La Corte non entra nel dettaglio della gravità, ma avalla la valutazione fatta in appello, ritenendola adeguatamente giustificata.
La Determinazione della Pena
Infine, anche la misura della pena è stata considerata corretta. La Corte ha sottolineato come la sanzione fosse stata adeguatamente argomentata, facendo leva sulla “maggiore pericolosità sociale del ricorrente”. Tale pericolosità ha giustificato l’applicazione della recidiva, un’aggravante che è stata ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche concesse. La motivazione è stata quindi giudicata puntuale e coerente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un diritto automatico. La sua applicazione richiede una valutazione discrezionale del giudice che deve considerare non solo l’entità della pena edittale, ma anche la gravità complessiva della condotta e la personalità dell’imputato. La presenza di elementi come la recidiva e una spiccata pericolosità sociale, uniti alla gravità oggettiva del reato, costituiscono solidi argomenti per negare il beneficio, confermando che il sistema penale mantiene strumenti per punire condotte ritenute comunque meritevoli di sanzione, al di là del loro inquadramento formale.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in questo caso?
La Corte ha ritenuto che l’applicazione fosse impedita dall’oggettiva gravità del fatto, come correttamente valutato nella sentenza di merito.
In che modo i precedenti dell’imputato hanno influenzato la decisione sulla pena?
La Corte ha considerato la maggiore pericolosità sociale del ricorrente e la recidiva come elementi fondamentali per determinare la sanzione, bilanciando tale aggravante con la concessione delle attenuanti generiche.
Qual è stato l’esito finale del ricorso in Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32439 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32439 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CARIATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art 391-ter cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso che contrastano le valutazioni rese sul giudizio di responsabilità nonchè l’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e l’eccessività della pena;
Considerato che, quanto al primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata, nel riscontrare la responsabilità del ricorrente, ribadendo i giudizio di primo grado, riposa su valutazioni corrette giuridicamente mentre nel negare la particolare tenuità del fatto dà conto degli elementi ostati all’applicazione della causa di non punibilità ( avuto riguardo in particolare al oggettiva gravità del fatto);
Considerato, in punto di pena, che la Corte ha adeguatamente argomentato circa la misura della sanzione irrogata facendo leva sulla maggiore pericolosità sociale del ricorrente coerentemente e correttamente posta a fondamento dell’applicazione della recidiva, puntualmente motivando anche sulla ritenuta equivalenza della detta aggravante con le circostanze attenuanti generiche;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2025