Particolare tenuità del fatto: quando la condotta e i precedenti la escludono
L’istituto della particolare tenuità del fatto rappresenta una causa di non punibilità fondamentale nel nostro ordinamento, mirata a evitare procedimenti penali per fatti di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quali elementi, inclusi la condotta di fuga e i precedenti penali, possano ostacolare il riconoscimento di tale beneficio, anche in un reato come l’evasione.
I fatti del caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in appello per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, invece di restare presso il proprio domicilio come imposto da una misura cautelare, si era allontanato. Una volta individuato dalle forze dell’ordine, si dava alla fuga a bordo di una bicicletta, compiendo manovre pericolose, tra cui percorrere una strada contromano.
Contro la sentenza di condanna, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione, lamentando proprio la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. A suo avviso, la condotta non presentava un grado di offensività tale da meritare una sanzione penale.
La decisione della Corte e la non applicabilità della particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e manifestamente infondato. La decisione conferma integralmente la valutazione già effettuata dalla Corte d’Appello, che aveva correttamente escluso la possibilità di applicare il beneficio della non punibilità.
Il fulcro della decisione risiede nel principio, ribadito dalla Corte, secondo cui il giudice di legittimità non può effettuare una nuova valutazione dei fatti. Il suo compito non è quello di sostituire la propria interpretazione delle prove a quella del giudice di merito, ma solo di verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e priva di vizi di legge. Nel caso di specie, la motivazione della corte territoriale è stata ritenuta adeguata e non illogica.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha evidenziato come la decisione del giudice di merito di negare la particolare tenuità del fatto fosse solidamente ancorata a tre elementi specifici e decisivi:
1. Le modalità della condotta: L’imputato non si è limitato a violare la misura cautelare allontanandosi dal domicilio. Una volta scoperto, ha tentato attivamente di sottrarsi al controllo, dandosi alla fuga. Sebbene il mezzo utilizzato fosse una semplice bicicletta, le manovre effettuate – in particolare l’aver imboccato una strada contromano – sono state qualificate come pericolose, dimostrando una maggiore intensità del dolo e un disprezzo per le regole della circolazione e della sicurezza pubblica.
2. I precedenti penali: La Corte d’Appello aveva correttamente considerato i precedenti penali a carico dell’imputato. Questi elementi sono rilevanti per valutare la non occasionalità del comportamento illecito e la personalità del reo, fattori che la legge indica come ostativi al riconoscimento della tenuità.
3. Le pregresse violazioni di misure cautelari: Un altro fattore determinante è stato il fatto che l’imputato avesse già in passato violato altre misure cautelari. Questa recidiva comportamentale indica un’insofferenza persistente alle prescrizioni dell’autorità giudiziaria, che mal si concilia con un giudizio di ‘particolare tenuità’.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non si esaurisce in un’analisi astratta della norma violata, ma richiede un esame complessivo e concreto della condotta del reo e del suo profilo soggettivo. Anche un reato apparentemente minore come un’evasione può perdere i connotati della tenuità se accompagnato da azioni pericolose o se commesso da un soggetto con precedenti specifici e una storia di inosservanza delle misure giudiziarie. La decisione riafferma che la pericolosità della condotta e la non occasionalità del comportamento sono criteri fondamentali che il giudice di merito deve attentamente considerare per escludere l’applicazione di questa causa di non punibilità.
La Corte di Cassazione può rivalutare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può operare una diversa lettura degli elementi di fatto. La valutazione delle prove è riservata esclusivamente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Quali elementi impediscono l’applicazione della particolare tenuità del fatto nel reato di evasione?
Secondo la sentenza, l’applicazione è stata negata a causa delle modalità della condotta (fuga pericolosa in bicicletta contromano), delle precedenti violazioni di misure cautelari e dei precedenti penali a carico dell’imputato.
Una fuga in bicicletta può essere considerata una condotta pericolosa?
Sì, l’ordinanza ha stabilito che, nonostante il mezzo utilizzato fosse una bicicletta, le manovre effettuate durante la fuga (come imboccare una strada contromano) sono state ritenute comunque pericolose e hanno contribuito a escludere la particolare tenuità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8517 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8517 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GALLIPOLI il 09/06/1986
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso – relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all’art. 385 cod. pen. e nel quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto – risulta inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato;
Rilevato che è principio pacifico che esula dai poteri di questa Corte di legittimità operare, come vorrebbe il ricorrente, una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, COGNOME, Rv. 207944), essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 – dep. 2021, F., Rv. 280601);
Ritenuto che la sentenza impugnata (pag. da 2 a 4) ha, con motivazione adeguata e non illogica e quindi insindacabile in sede di giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, ‘Rv. 275940 – 01), rigettato la doglianza formulata sul punto dall’imputato evidenziando che in senso ostativo al riconoscimento della particolare tenuità dovevano considerarsi, oltre alle modalità della condotta (consistita nell’evadere dal domicilio e, una volta individuato dagli operanti, nel darsi alla fuga effettuando manovre che, pur considerando il mezzo utilizzato – una bicicletta – risultano comunque pericolose, imboccando una strada contromano), anche le già perpetrate violazioni delle misure cautelari e i precedenti penali a carico;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.