Particolare tenuità del fatto: la Cassazione chiarisce i limiti
L’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati di minima gravità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti cruciali per comprendere i criteri che ne limitano l’operatività, in particolare il disvalore della condotta e l’intensità del dolo.
Il caso in esame: ricorso per violazione di legge
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 95 del d.P.R. 115/2002. La difesa, con un unico motivo di ricorso, lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
L’imputato, ritenuto responsabile nelle precedenti fasi di giudizio, sperava di ottenere in Cassazione il riconoscimento della minima offensività della sua condotta, tale da giustificare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. e, di conseguenza, l’archiviazione del procedimento senza una condanna penale.
La decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse giuridicamente corretta e adeguatamente motivata. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
I criteri valutativi per la particolare tenuità del fatto
La Corte ha ribadito che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto deve tenere conto di due indici principali: le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo. A questi si aggiunge un terzo indice-requisito, di natura soggettiva: l’assenza di un comportamento abituale. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente escluso l’applicabilità dell’istituto.
Le motivazioni della decisione
La motivazione della Cassazione si è concentrata sulla correttezza del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva escluso la tenuità del fatto basandosi su due elementi chiave:
1. Il disvalore oggettivo della condotta: I giudici di merito hanno evidenziato la gravità intrinseca del comportamento tenuto dall’imputato, ritenendola non trascurabile.
2. L’intensità del dolo: È stato riscontrato un elevato grado di consapevolezza e volontà nella commissione del reato, un elemento che mal si concilia con la minima offensività richiesta dalla norma.
Secondo la Cassazione, la motivazione della sentenza impugnata era immune da vizi logici e coerente con le prove emerse durante il processo (le risultanze istruttorie). La valutazione operata dai giudici di merito, essendo basata su argomentazioni solide e non contraddittorie, non poteva essere censurata in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi giudicato privo dei requisiti necessari per essere accolto.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio consolidato: l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un diritto dell’imputato, ma l’esito di una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere ancorata a parametri oggettivi e soggettivi ben precisi. La decisione sottolinea che un’elevata intensità del dolo e un significativo disvalore della condotta sono elementi ostativi al riconoscimento del beneficio. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, ciò significa che anche per reati puniti con pene non elevate, la non punibilità non è garantita se l’azione commessa rivela una particolare riprovevolezza o una determinazione criminosa non marginale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la decisione della corte d’appello fosse stata motivata in modo logico e coerente con le prove, escludendo validamente l’applicazione della causa di non punibilità. Il ricorso, pertanto, non presentava censure valide che potessero essere esaminate in sede di legittimità.
Su quali basi è stata esclusa l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
L’esclusione si è basata su due elementi principali: il rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e l’intensità del dolo (l’intenzione cosciente e volontaria) con cui il reato è stato commesso. Questi fattori sono stati ritenuti incompatibili con la minima offensività richiesta dalla norma.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13898 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13898 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME NOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002.
Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell’intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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