Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13067 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13067 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Pianoro il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 27/10/2022 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ·
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 27 ottobre 2022 la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza in data 12 settembre 2019 del Tribunale di Bologna, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per l’esercizio della professione medico-chirurgica in un ambulatorio senza autorizzazione (capo A), fino al 27 ottobre 2017, per essere i fatti estinti per prescrizione, ha confermato la condanna per i restanti fatti nonché per la violazione dei sigilli apposti all’ambulatorio dopo il sequestro (capo B), rideterminando la relativa pena.
L’imputato articola un unico motivo di ricorso per violazione di legge in merito al diniego dell’art. 131-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha negato il proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto, perché ha ritenuto non modesta la condotta di violazione dei sigilli, in ragione RAGIONE_SOCIALE modalità operative e dell’elevata intensità del dolo, “tenuto anche conto che il fatto era posto in essere in continuità con l’altra contravvenzione di cui al capo A”. Nel ricorso, l’imputato ha osservato che la continuazione non è ostativa all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e ha lamentato l’omessa applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Ubaldi (sent. n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064-01), secondo cui la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice, all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che, salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale, tenga conto di una serie di indicatori, rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’en RAGIONE_SOCIALE disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive RAGIONE_SOCIALE condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti. La doglianza non coglie la ratio decidendi. La Corte territoriale ha escluso il proscioglimento per la gravità del fatto, consistente nella pratica di interventi chirurgici estetici in un ambulatorio non autorizzato, in violazione dell’art. 193 R.D. n. 1265 del 1934, e per la violazione dei sigilli apposti all’ambulatorio sequestrato, nonché per l’elevata intensità del dolo. La motivazione è rispettosa del principio di diritto citato: i Giudici hanno accertato che il medico esercitava senza autorizzazione e che, nonostante fosse stato nominato custode, aveva violato i sigilli apposti al gabinetto medico; aveva continuato a operare, tant’è vero che aveva ricevuto gli agenti vestito con il camice da chirurgo; aveva asportato il pc dallo studio “evidentemente allo scopo di cancellare ogni traccia della pregressa attività”, atteso che la polizia giudiziaria era tornata sul posto proprio per prelevare il pc. Il riferimento della Corte territoriale alla continuazione con l contravvenzione è preceduto dalla congiunzione “anche”, con la quale i Giudici hanno inteso evidenziare la qualità e l’entità dei fatti avvinti dalla continuazione, indicativi della negativa personalità dell’imputato – peraltro già gravato di precedenti penali e per il quale è stata formulata una prognosi negativa in merito all’astensione futura dal compimento di altri reati -, che ha continuato a lavorare Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
in dispregio dell’ordine dell’autorità. La motivazione resiste pertanto alla ce sollevata.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto ch il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le sp procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in da 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ric sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente