Particolare tenuità del fatto: esaminata una decisione della Cassazione sulla guida in stato di ebbrezza
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la proporzionalità della risposta sanzionatoria dello Stato. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questa causa di non punibilità, specialmente in relazione a reati diffusi come la guida in stato di ebbrezza, quando questa sfocia in un incidente.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato riguarda un automobilista condannato sia in primo grado che in appello per il reato di guida in stato di ebbrezza. I fatti si sono svolti durante la notte in una strada principale di un centro urbano. L’imputato, a causa del suo stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol, perdeva il controllo del proprio veicolo, andando a scontrarsi contro un’aiuola pubblica. L’incidente, oltre a danneggiare l’auto e il bene pubblico, creava una situazione di grave pericolo per la circolazione stradale.
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che il comportamento del suo assistito, nel complesso, potesse essere considerato di lieve entità.
La Decisione della Corte: Niente tenuità in caso di pericolo concreto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici supremi hanno ribadito che la valutazione sulla tenuità del fatto non può basarsi su mere clausole di stile, ma richiede un’analisi complessa e congiunta di tutti gli aspetti della vicenda concreta.
Secondo la Corte, il giudice di merito aveva correttamente escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. basandosi su elementi oggettivi e inequivocabili che delineavano una condotta tutt’altro che tenue.
Le Motivazioni: la valutazione della gravità della condotta per la particolare tenuità del fatto
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno giustificato l’esclusione del beneficio. La Corte ha sottolineato che, ai sensi dell’art. 133 del codice penale, per valutare la gravità del reato è necessario considerare:
1. Le modalità della condotta: L’imputato non si è limitato a guidare con un tasso alcolemico superiore al limite, ma lo ha fatto in piena notte, su una strada principale, perdendo completamente il controllo del mezzo. Questa dinamica indica un elevato grado di colpa e imprudenza.
2. L’entità del danno o del pericolo: L’incidente ha causato danni materiali sia al veicolo privato sia a un bene pubblico (l’aiuola). Ancora più importante, ha generato un “grave pericolo per la circolazione stradale”. È proprio questo elemento, il pericolo concreto creato, ad essere stato decisivo per escludere la tenuità.
La Corte territoriale, secondo la Cassazione, ha fornito una motivazione “esaustiva e congrua”, non illogica, e quindi non sindacabile in sede di legittimità. Il giudizio sulla tenuità rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che in questo caso è stato esercitato correttamente, valorizzando gli aspetti negativi della condotta che la rendevano incompatibile con un giudizio di minima offensività.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la particolare tenuità del fatto non è un salvacondotto per i reati stradali. Se la guida in stato di ebbrezza provoca un incidente, anche senza feriti, ma con danni materiali e la creazione di un pericolo concreto per gli altri utenti della strada, è altamente improbabile che il reato possa essere considerato “tenue”. La valutazione del giudice si concentra non solo sull’offesa formale alla norma, ma sulla reale pericolosità sociale del comportamento tenuto. Pertanto, chi si mette alla guida in stato di alterazione e causa un sinistro deve essere consapevole che le conseguenze penali difficilmente potranno essere evitate invocando la lieve entità del fatto.
Perché non è stata applicata la particolare tenuità del fatto in questo caso di guida in stato di ebbrezza?
Non è stata applicata perché la condotta dell’imputato è stata ritenuta grave. Egli ha guidato in evidente stato di alterazione, in piena notte, perdendo il controllo del veicolo e causando un incidente con danni a beni pubblici. Soprattutto, ha creato un grave pericolo per la circolazione stradale, un elemento che esclude la tenuità dell’offesa.
Quali criteri usa il giudice per valutare la particolare tenuità del fatto?
Il giudice compie una valutazione complessa e congiunta basata sui criteri dell’art. 133 del codice penale. In particolare, considera le modalità della condotta (come è avvenuto il fatto), il grado di colpevolezza dell’autore e l’entità del danno o del pericolo causato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35990 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35990 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confer pronuncia resa in data 2 maggio 2024 dal locale Tribunale, con cui ha co l’imputato COGNOME NOME, riconosciute le cìrcostanze attenuanti gener pena di mesi due di arresto ed euro 500 di ammenda, che sostituiva ex comm dell’art. 186 cod. strada in mesi due, giorni due di lavoro di pubblica utili presso il comune di Carini, oltre alla sospensione della patente di guida per mesi sei, in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. d) e 7, comme il 29 luglio 2024.
Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell’art. 606, co b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod
Il ricorso è manifestamente infondato. Per la configurabilità della esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudi richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità dell concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., de della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fi necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazi comportamento incrimiNOME, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Poiché tale va compiuta sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa ri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta ill motivazione postavi a sostegno. La Corte territoriale ha considerato che il f commesso dall’imputato non potesse essere qualificato come particolarmente avendo costui condotto un mezzo in evidente stato di alterazione per l’ass sostanze alcoliche, perdendone il controllo in piena notte nella strada pr comune di Carini, danneggiando non soltanto la vettura ma anche l’aiuola contro si era scontrato, così creando grave pericolo per la circolazione stradale motivazione esaustiva e congrua, conforme ai principi ed incensurabile nell sede di legittimità.
GLYPH All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. GLYPH pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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