Particolare tenuità del fatto: quando il superamento della soglia la esclude
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del sistema penale, evitando la punizione per fatti di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e incontra limiti precisi, specialmente nei reati tributari dove esistono soglie di punibilità. Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale: cosa succede quando l’imposta evasa supera, e non di poco, la soglia prevista dalla legge? La risposta delinea i confini di questo beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un imprenditore condannato in primo e secondo grado per il reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA, previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000. L’imprenditore ha proposto ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali.
In primo luogo, contestava la quantificazione dell’imposta evasa, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel calcolo, ignorando la documentazione difensiva che avrebbe dimostrato un debito inferiore. In secondo luogo, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo che, anche a fronte della condanna, la sua condotta dovesse essere considerata di lieve entità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno ribadito un principio cardine del giudizio di legittimità: la Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove. Le argomentazioni dell’imprenditore sono state ritenute generiche e volte a ottenere una nuova valutazione del merito, attività preclusa in quella sede. La Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse già adeguatamente motivato la correttezza dei calcoli.
La parte più interessante della decisione riguarda però il secondo motivo, quello relativo alla particolare tenuità del fatto.
Le Motivazioni: la particolare tenuità del fatto e il superamento della soglia
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di negare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La motivazione è netta: il superamento non marginale della soglia di punibilità costituisce un elemento ostativo all’applicazione del beneficio. Nel caso specifico, l’imposta evasa superava la soglia di legge di circa il 60%. Secondo la Cassazione, un tale scostamento è un indice inequivocabile della non particolare tenuità dell’offesa.
Questo orientamento giurisprudenziale chiarisce che, sebbene il superamento della soglia non comporti un’esclusione automatica della non punibilità, il quantum di tale superamento è un fattore determinante per il giudice. Un superamento significativo, come quello del 60%, indica una gravità del fatto incompatibile con la finalità dell’istituto, che è riservato a violazioni di minima entità. Pertanto, la doglianza dell’imputato è stata ritenuta manifestamente infondata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ha importanti implicazioni pratiche. Innanzitutto, ribadisce che il ricorso per Cassazione deve fondarsi su vizi di legittimità (errori di diritto) e non può essere un tentativo di terzo grado di giudizio sui fatti. In secondo luogo, e più specificamente per i reati tributari, stabilisce un criterio chiaro per l’applicazione della particolare tenuità del fatto: la misura in cui l’imposta evasa eccede la soglia di punibilità è un elemento centrale nella valutazione del giudice. Un superamento cospicuo rende altamente improbabile, se non impossibile, il riconoscimento della non punibilità. Questa decisione consolida un principio di proporzionalità, legando la gravità dell’offesa non solo al superamento della soglia, ma anche all’entità di tale superamento.
Se un’imposta evasa supera la soglia di punibilità, si può comunque invocare la particolare tenuità del fatto?
Sì, ma con dei limiti. La Corte chiarisce che un superamento significativo della soglia di punibilità, come il 60% nel caso di specie, è un fattore che giustifica l’esclusione della non punibilità, poiché indica che l’offesa non è di lieve entità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di ricalcolare l’imposta evasa?
No, la Corte di Cassazione non è un giudice di merito e non può effettuare una nuova valutazione delle prove o dei calcoli. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni della sentenza impugnata, non riesaminare i fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità rende la sentenza di condanna definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12302 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12302 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il primo motivo di ricorso e la prima doglianza svolta nel secondo motiv NOME COGNOME, condannato alle pene di legge per il reato dì cui all’art. 5 d.lgs. 74 del in relazione all’omessa presentazione della dichiarazione IVA del 2011 relativa alla società d amministrata, lamenta il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge penale essere stata induttivamente determinata l’imposta dovuta nonostante la smentita derivante dal documentazione depositata dalla difesa e dalla deposizione del teste NOME COGNOME;
Ritenuto che tali motivi sono inammissibili e non consentiti in questa sede perc riproduttivi di profili di censura, peraltro del tutto generici, già adeguatamente valutati e con corretti argomenti giuridici e non illogica motivazione dalla sentenza impugnata, con le argomentazioni il ricorrente non si confronta, prospettando altresì un’alternativa lettur fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazi specifici travisamenti della prova; ed invero, la sentenza ha attestato che le fatture p prodotte dalla difesa non recavano data certa e non risultavano inserite nella inattend contabilità, sicché non potevano essere considerate come costi documentati detraibili ai fini (cfr. Sez. 3, n. 53980 del 16/07/2018, Tirozzi, Rv. 274564), mentre era stata del genericamente svolta – come già riconosciuto in primo grado – la contestazione circa l’avvenu storno di fatture emesse per la cessione di ramo di azienda ed il conseguente abbattiment dell’imposta dovuta;
Considerato che il secondo profilo di doglianza svolto nel secondo motivo di ricorso, c cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. peri., è parimenti inammissibile, non risultando dalla sentenza impugnata che l’appellante aves dedotto sul punto motivo di gravame o comunque richiesto l’applicazione dell’istituto ed essen in ogni caso, ostativo il non marginale superamento (pari a circa il 60%) della soglia di puni (cfr. Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile – senza ch inducano in contrario avviso le generiche osservazioni contenute nella memoria difensiv depositata in vista della decisione, ove non si fa peraltro neppure riferimento alla ques concernente l’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. – e rilevato che alla de dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spes procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 gennaio 2024.