Particolare tenuità del fatto: quando la condotta complessiva impedisce l’applicazione
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale e di proporzionalità della sanzione. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione attenta e complessa da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i parametri di questa valutazione, confermando che non basta una minima offensività del danno per beneficiare della non punibilità.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un soggetto condannato in appello per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. A suo avviso, le circostanze concrete del reato commesso rientravano nei limiti di lieve entità previsti dalla norma.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato obbligato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla corretta applicazione, da parte della Corte d’Appello, dei principi che governano la materia.
Le Motivazioni: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non è semplice
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno spiegato perché la richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. fosse infondata. La Corte ha sottolineato che il giudizio sulla tenuità del fatto non può limitarsi a una considerazione superficiale del danno o del pericolo cagionato. Al contrario, esso richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta.
Per fare ciò, il giudice deve fare riferimento ai criteri direttivi indicati dall’articolo 133, primo comma, del codice penale. Nello specifico, l’analisi deve tenere conto di:
* Modalità della condotta: come è stato materialmente commesso il reato (es. grado di violenza, astuzia, pianificazione).
* Grado di colpevolezza: l’intensità del dolo o il livello della colpa dell’agente.
* Entità del danno o del pericolo: le conseguenze concrete, patrimoniali e non, che la condotta ha prodotto.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva già effettuato questa valutazione complessiva e, sulla base di essa, aveva escluso che il fatto potesse essere considerato di particolare tenuità. La Cassazione, nel confermare questa impostazione, ha ribadito un principio consolidato, citando anche una precedente sentenza delle Sezioni Unite (n. 13681/2016), secondo cui la valutazione deve essere olistica e non frammentaria.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: per invocare con successo la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è sufficiente sostenere genericamente che l’offesa sia stata lieve. È necessario che la difesa argomenti in modo specifico su tutti gli indici previsti dall’art. 133 c.p., dimostrando come le modalità della condotta, la colpevolezza e l’impatto del reato, considerati nel loro insieme, configurino effettivamente un’offesa minima.
Questa pronuncia rafforza l’idea che l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. non è un diritto automatico, ma l’esito di un giudizio discrezionale del giudice, il quale deve basare la sua decisione su un’analisi rigorosa e completa del singolo caso. Pertanto, chi si trova ad affrontare un procedimento penale per reati di modesta entità deve essere consapevole che l’esito dipenderà da un esame approfondito di ogni aspetto della condotta tenuta.
Quali criteri deve usare il giudice per valutare la particolare tenuità del fatto?
Il giudice deve compiere una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso, tenendo conto specificamente delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo, secondo i parametri indicati dall’art. 133 del codice penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva già correttamente valutato tutti gli elementi necessari per escludere la particolare tenuità del fatto, e la Cassazione ha ritenuto quel giudizio immune da vizi.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma della sentenza di condanna impugnata, che diventa quindi definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11276 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11276 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I G.,
n. 37594/23 Bushi
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pe Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione dell’art. 131cod. pen. è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che te conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen.’ delle modalità della condotta, del gr di colpevolezza desumibile da esse e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 d 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16/02/2024