Particolare tenuità del fatto: la Cassazione sui limiti alla sua applicazione
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, escludendo la punibilità per reati di minima entità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione discrezionale del giudice. Con l’ordinanza n. 10818 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui confini di questa valutazione, chiarendo quando la decisione del giudice di merito diventa insindacabile.
I Fatti del Caso: Il Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. La Corte territoriale aveva negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa del ricorrente contestava tale decisione, sostenendo che il reato commesso rientrasse pienamente nei parametri di tenuità previsti dalla legge.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva motivato il proprio diniego evidenziando un elemento specifico della condotta: l’assenza di ragionevoli giustificazioni o di motivi d’urgenza che potessero spiegare l’allontanamento dell’imputato dalla propria abitazione. Questa circostanza, secondo i giudici di secondo grado, conferiva alla condotta una gravità oggettiva tale da renderla incompatibile con il beneficio richiesto.
La valutazione della particolare tenuità del fatto da parte della Cassazione
La Suprema Corte, investita della questione, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno ribadito un principio cardine del giudizio di legittimità: la valutazione sulla tenuità o meno del fatto costituisce un tipico giudizio di merito, che spetta ai giudici dei primi due gradi di giudizio.
Questo significa che la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella della Corte d’Appello, ma può solo verificare che la motivazione di quest’ultima sia logica, coerente e non viziata da errori di diritto. Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto la motivazione della Corte fiorentina “congrua” e “immune da vizi censurabili”.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La motivazione della Cassazione si concentra sulla natura del sindacato di legittimità. La Corte d’Appello aveva considerato la “non tenuità dell’offesa” come motivo ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Questo giudizio si basava su un’analisi del “portato oggettivo della condotta”, ritenendo che l’assenza di valide giustificazioni per il comportamento tenuto dall’imputato fosse un fattore decisivo.
Secondo la Cassazione, una motivazione di questo tipo, incentrata su elementi concreti del fatto e sulla loro valutazione in termini di gravità, rientra pienamente nell’ambito del giudizio di merito. Pertanto, non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Insindacabilità della Valutazione di Merito
Questa ordinanza conferma che la discrezionalità del giudice di merito nel concedere o negare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è molto ampia. Se la decisione è supportata da una motivazione logica e coerente, che analizza gli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta, essa diventa di fatto insindacabile in Cassazione. La pronuncia sottolinea l’importanza per le difese di argomentare in modo solido già nei gradi di merito tutti gli elementi a favore della tenuità del fatto, poiché le possibilità di rimettere in discussione tale valutazione in sede di legittimità sono estremamente limitate.
Quando può essere negata l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Può essere negata quando il giudice, attraverso una motivazione congrua, ritiene che l’offesa non sia di minima gravità. In questo caso, l’assenza di ragionevoli giustificazioni o motivi d’urgenza per la condotta dell’imputato è stata considerata un fattore che rendeva il fatto incompatibile con il beneficio.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione la valutazione del giudice sulla gravità del fatto?
No, secondo questa ordinanza, la valutazione sulla tenuità dell’offesa è un giudizio di merito. Se la motivazione del giudice è logica e priva di vizi di legge, tale valutazione non può essere riesaminata o modificata dalla Corte di Cassazione, che si occupa solo della corretta applicazione delle norme.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10818 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10818 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Pietrasanta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con il quale si contrasta l’omessa appli della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infon
Considerato, invero, che la Corte d’appello – con motivazione congrua e, per co argomentata, immune da vizi censurabili in sede di legittimità – ha considerato quale ostativo al riconoscimento di detta causa di non punibilità la non tenuità dell considerazione dell’assenza di ragionevoli giustificazioni o motivi d’urgenza a s dell’allontanamento del ricorrente dalla propria abitazione, il tutto a conferma di un merito sul portato oggettivo della condotta, ritenuto incompatibile alla rivendicata app dell’art 131 bis, che così motivato non può essere sindacato in questa sede;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente