Particolare tenuità del fatto: la discrezionalità del giudice
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131 bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e resta soggetta a una rigorosa valutazione da parte del giudice. L’ordinanza n. 7754 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti di questo beneficio, specialmente in presenza di precedenti penali e di una condotta astuta da parte dell’imputato.
I fatti del caso
Un individuo, condannato per furto in appello, ha presentato ricorso in Cassazione. La sua difesa si basava principalmente su due punti: la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e, in subordine, la sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità. La Corte d’Appello, pur avendo riformato parzialmente la pena, aveva confermato la responsabilità penale, negando il beneficio della tenuità dell’offesa.
I criteri per la particolare tenuità del fatto
Il primo motivo di ricorso lamentava una carenza di motivazione riguardo alla mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p. La Corte di Cassazione ha rigettato questa censura, definendola generica e manifestamente infondata. Gli Ermellini hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente basato la sua decisione su due elementi cruciali: le modalità della condotta, caratterizzate da un certo grado di ‘callidità’, e l’esistenza di precedenti penali affini a carico dell’imputato. La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale: i criteri per la valutazione della tenuità dell’offesa sono cumulativi ai fini della concessione del beneficio, ma alternativi per il suo diniego. Ciò significa che la valutazione negativa anche di uno solo di essi è sufficiente a precludere l’applicazione della norma.
La richiesta di pene sostitutive
Anche il secondo motivo, relativo alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità, è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha ricordato che tale sostituzione non costituisce un diritto dell’imputato, ma rientra nel potere discrezionale del giudice. Questa valutazione deve essere condotta sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 133 del codice penale, che includono le modalità del fatto e la personalità del condannato. La richiesta dell’imputato, non essendo adeguatamente argomentata, non ha potuto trovare accoglimento.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, consolidando un orientamento giurisprudenziale ormai costante. La decisione evidenzia che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto non può prescindere da una valutazione complessiva che tenga conto non solo della gravità del danno, ma anche della personalità dell’autore del reato. La presenza di precedenti specifici e l’aver agito con astuzia sono indicatori che depongono contro la concessione del beneficio, in quanto sintomatici di una maggiore pericolosità sociale e di una non occasionalità della condotta. Inoltre, la Corte ha specificato che il potere discrezionale del giudice, sia nella valutazione della tenuità sia nella scelta della pena, deve essere esercitato con una motivazione logica e coerente, come avvenuto nel caso di specie da parte della Corte territoriale.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un ‘salvacondotto’ per reati di modesta entità. La sua applicazione richiede un’attenta analisi di tutti gli indici previsti dalla norma. Per la difesa, ciò implica la necessità di argomentare in modo puntuale l’assenza di tutti gli elementi ostativi, senza limitarsi a contestazioni generiche. Per gli imputati, la pronuncia è un monito: la storia criminale e le modalità con cui si commette un reato, anche se di lieve entità, hanno un peso determinante nel giudizio del magistrato.
 
Quando può essere negata la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La non punibilità può essere negata quando il giudice valuta negativamente anche uno solo dei criteri previsti dalla legge, come le modalità della condotta (ad esempio, l’astuzia o la ‘callidità’) o la presenza di precedenti penali specifici a carico dell’imputato.
La sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità è un diritto dell’imputato?
No, non è un diritto. La sostituzione della pena rientra nell’ambito della valutazione discrezionale del giudice, che decide sulla base dei criteri dell’art. 133 del codice penale, considerando le modalità del reato e la personalità del condannato.
Quale valore hanno i precedenti penali nella valutazione della tenuità del fatto?
I precedenti penali, specialmente se ‘affini’ (cioè relativi a reati della stessa natura), sono un elemento molto rilevante. Possono essere considerati un indice contrario alla concessione del beneficio, in quanto indicano una non occasionalità del comportamento illecito.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7754 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7754  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARSCIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, c riformare il trattamento sanzionatorio previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625 n concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., ne ha confermato l’affermazione delitto di furto;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta erronea applicazione de penale e carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della condizione di non punib all’art. 131 bis cod. pen. è generico – perché, nel riproporre le censure già respinte dalla C con motivazione certo non illogica, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata a riguardo delle modalità della condotta illecita, perpetrata con un certo grado di callidità dell’esistenza di precedenti penali affini – ed anche manifestamente infondato, dal mom giurisprudenza costante di questa Corte che i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131 sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa ai fini del della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione causa di non punibilità è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (sez. 5 2023, dep. il 18 aprile 2023, COGNOME; conf. sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; sez.6, del 08/11/2018, Rv.274647; sez.3, n. 34151 del 18/06/2018);
Considerato che, quanto alla richiesta, neppure argomentata, della sostituzione d detentiva con i lavori di pubblica utilità, il motivo è manifestamente infondato, in quanto l della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell’imputato ma rientra nel valutazione discrezionale del giudice. Invero, in riferimento alle citate sanzioni, questa Cor che «la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condanna Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263558 – 01);
Osservato che la memoria difensiva, inoltrata dalla difesa dell’imputato in data 31 genn peraltro tardiva ai sensi dell’art. 611 comma 1 cod. proc. pen., nulla consenta di agg considerazioni svolte;
Rilevato in definitiva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024