Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7265 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7265 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza del 24 maggio 2023, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 9 settembre 2019 resa all’esito di giu abbreviato, e condannato NOME COGNOME alla pena di mesi otto di reclusione euro 1.400,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. 9 o 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, deducendo la mancata assoluzione dal reato ascritto per essere il fatto non punibile, la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen..
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sed di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudi merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della part tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorr motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto de ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugna è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto rich dato ponderale e alla natura della sostanza stupefacente, di tipo “pesa trattandosi di cocaina, al numero elevato di confezioni rinvenute e delle qu prevenuto aveva cercato di disfarsi gettandole nel fiume, nonché al precede specifico da cui lo stesso risulta gravato, elementi tutti tali da in escludere che il fatto potere esser ritenuto di particolare tenuità, a pa Giudici di merito, oill-, -t
Alcuna contraddizione, peraltro, può essere riscontrata con l’avvenu riconoscimento della ritenuta fattispecie minore di cui al comma 5 dell’ar d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto i due istituti operano su evidentemente diversi, hanno natura distinta e differenti requisiti applicativi
È stato infatti più volte osservato che la fattispecie di lieve entit all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa d punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i le modalità e le circostanze dell’azione nonché la quantità e la qualità sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscime della causa di non punibilità – come è stato correttamente considerato d sentenza impugnata – devono invece essere considerate le modalità dell condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l’entità del danno pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta (Sez. 3, n. 1815
16/04/2021, COGNOME, Rv. 281572; Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, COGNOME, Rv. 268258).
In specie, non illogicamente la sentenza impugnata aveva così escluso la particolare tenuità del fatto proprio in considerazione della complessiva no marginalità dell’episodio, quanto al numero di involucri di stupefacent (quarantasei) già confezionati, alla congruità del trattamento sanzionatori anche in relazione alla negativa personalità del ricorrente, non nuovo al ricaduta nell’illecito e abituato a fornire differenti generalità all’autorità.
Tra l’altro, in tema di “particolare tenuità del fatto”, la motivazione risultare anche implicitamente dall’argomentazione con la quale il giudic d’appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del re e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell’art. 133 cod. pen. ( 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420).
La sentenza impugnata va pertanto senz’altro esente da censura. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa ne determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratori dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Consi lier GLYPH stensore
GLYPH Il Presidente