Particolare tenuità del fatto: quando la gravità della condotta lo esclude
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati considerati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre spunti cruciali per comprendere i limiti di questo istituto, specialmente quando la condotta, seppur relativa a un reato minore, presenta profili di gravità concreta.
Il caso in esame: il possesso di armi e il ricorso in Cassazione
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte di Appello di Milano per il possesso di tre manganelli telescopici. Le armi, di dimensioni non modeste, erano custodite all’interno di un borsello, rendendole di immediata e pronta reperibilità. La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, non per contestare il fatto in sé, ma per chiedere l’assoluzione in virtù della particolare tenuità del fatto.
Il motivo del ricorso
L’unico motivo di ricorso si basava sulla presunta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza d’appello. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel non concedere l’assoluzione, ritenendo erroneamente abituale il suo comportamento e omettendo di considerare le sue condizioni psicofisiche. L’obiettivo era ottenere il riconoscimento che il fatto, nel suo complesso, fosse talmente lieve da non meritare una sanzione penale.
La decisione della Cassazione sulla particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi interconnessi: la genericità del ricorso e un principio giuridico che lega la non punibilità alla concessione di specifiche attenuanti.
le motivazioni
I giudici di legittimità hanno innanzitutto qualificato il ricorso come aspecifico. Il ricorrente, infatti, non aveva argomentato in modo puntuale contro la valutazione di gravità della condotta operata dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva evidenziato come la disponibilità di ben tre manganelli telescopici, di facile e immediato utilizzo, costituisse un elemento di particolare allarme sociale, incompatibile con la ‘tenuità’ richiesta dalla norma. La Cassazione ricorda un principio consolidato: per negare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., è sufficiente che il giudice motivi adeguatamente l’assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti dalla legge (es. la particolare tenuità dell’offesa o la non abitualità del comportamento).
Ma l’argomento decisivo è un altro, di natura più tecnica. La Corte rileva che il ricorrente non aveva contestato specificamente il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ‘lieve entità del fatto’, prevista dall’art. 4 della legge n. 110/1975 (legge sulle armi). Essendosi formato il giudicato su questo punto, la Cassazione ha ribadito un orientamento giurisprudenziale cruciale: il mancato riconoscimento dell’attenuante specifica della lieve entità impedisce la successiva declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto. In altre parole, se il fatto non è ritenuto ‘lieve’ ai fini di un’attenuante, non può essere considerato ‘particolarmente tenue’ ai fini dell’esclusione della punibilità.
le conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, evidenzia come la valutazione della particolare tenuità del fatto non sia un esercizio astratto, ma debba ancorarsi alle modalità concrete della condotta. Il numero di armi, la loro natura e la loro immediata disponibilità sono tutti fattori che possono trasformare un reato sulla carta minore in un fatto di gravità tale da escludere il beneficio. In secondo luogo, sottolinea l’importanza strategica della difesa tecnica: omettere di impugnare punti specifici della motivazione, come il diniego di una circostanza attenuante, può avere effetti preclusivi a catena, impedendo di far valere altre cause di non punibilità. La decisione conferma quindi un approccio rigoroso, volto a riservare l’istituto della tenuità del fatto solo a quelle condotte che siano realmente e complessivamente marginali.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato ‘aspecifico’?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è aspecifico quando non argomenta in modo puntuale contro le ragioni specifiche della decisione impugnata, come nel caso di specie in cui non è stata contestata la valutazione sulla gravità del fatto basata sulle modalità della condotta.
È sufficiente l’assenza di un solo presupposto per escludere la particolare tenuità del fatto?
Sì, la Corte di Cassazione ribadisce che è da ritenersi adeguata la motivazione del giudice che esclude la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto dando conto dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131 bis del codice penale.
Che relazione c’è tra la circostanza attenuante della ‘lieve entità’ e la ‘particolare tenuità del fatto’?
L’ordinanza stabilisce un rapporto di pregiudizialità: il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto (prevista da una legge speciale) impedisce la successiva declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista in via generale dall’art. 131 bis c.p.).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3255 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3255 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME, con unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione per particolare tenuità del fatto in quanto la Corte di appello di Milano avrebbe erroneamente ritenuto abituale il comportamento dell’imputato ed avrebbe omesso di considerare adeguatamente le condizioni psicofisiche del COGNOME.
Ritenuto che tale motivo non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché aspecifico: nulla ha infatti argomentato il ricorrente in merito alla gravità del fatto rite dalla corte milanese in relazione alle complessive modalità della condotta (disponibilità di ben tre manganelli telescopici di non modeste dimensioni che erano custoditi all’interno del borsello e quindi di immediata e pronta reperibilità): va ricordato che, ai fini dell’esclusio della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata l motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131 bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Cass. Sez. 3 sentenza n. 34151 del 18/06/2018).
Inoltre, la decisione della Corte territoriale di non riconoscere la lieve entità del fa ex art. 4 legge n. 110 del 1975 non ha costituito oggetto di specifica censura da parte del ricorrente sicché, essendosi formatosi il giudicato sul punto, va rammentato come il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità impedisca la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 – 02; Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, COGNOME, Rv. 263925).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un’ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.