Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2419 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2419 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PARMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa riqualificazione giurid del fatto oggetto dell’imputazione di bancarotta fraudolenta documentale in quello d bancarotta semplice e, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiv ha ridetermiNOME il trattamento sanzioNOMErio;
Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta violazione di leg carenza della motivazione con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomentato – sotto il profilo della congruità e della logicità – quanto alla sussis dell’elemento soggettivo della colpa (pagg. 10 e 11, ove si sottolinea la negligenza d prevenuto, consapevole del proprio ruolo di amministratore, nell’affidamento incontrollato terzi estranei della cura contabile dell’impresa, anche in considerazione del compimento di attività gestionali, sia pure nell’interesse di terzi), sufficiente ad integrare uno degli essenziali del reato di bancarotta documentale semplice (Cass. sez.5, n. 53210 del 19/10/2018, COGNOME, Rv. 275133); trattasi, invero, di valutazione immune da censure in questa sede, esulando dal perimetro delle attribuzioni della Corte di Cassazione la “rilettu degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui delibazione è, in via esclus riservata al giudice di merito, senza che possa radicare il vizio di legittimità la prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanz processuali;
Osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente, attraverso la deduzi dei vizi di cui all’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., si duole della mancata applicazi parte del giudice di secondo grado, della condizione di non punibilità di cui all’art. 131 bis pen. in conseguenza della riqualificazione giuridica del fatto, operata con la senten impugnata, è per la prima volta indeducibile (art. 606 comma 3 cod. proc. pen.) e manifestamente infondato, in quanto – per un verso – l’esclusione della punibilità p particolare tenuità del fatto non risulta richiesta dall’imputato con i motivi di gravame, sede di rassegnazione delle conclusioni nel giudizio di secondo grado, avuto riguardo alla concreta “prevedibilità” di una possibile riqualificazione della condotta in quella di banca documentale semplice, con la quale la difesa avrebbe potuto e dovuto confrontarsi quantomeno nella formulazione ed articolazione del secondo motivo d’appello, che ha investito la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato;
per altro verso, il collegio ritiene di dare continuità al condivisibile indirizzo di questa Cassazione, secondo cui l’immediata rilevabilità, anche d’ufficio, della causa di non punibilità sede di legittimità, è consentita a condizione che i presupposti per la sua applicazione sia immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, poi altrimenti non sarebbe possibile pronunciare un annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. peri. (Sez. 2, n. 4944 03/10/2018, COGNOME, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, COGNOME, Rv. 270271); nel caso di specie, la pronuncia della Corte territoriale ha illustrato la discreta gravità d nei suoi connotati oggettivi – la totale omessa tenuta della contabilità societaria per un tr – e sottolineato il grado di più accentuata colpevollezza nel raffronto con i precedenti pe ravvicinati .nel tempo ed omogenei (pag.12), indicatori che non consentono di registrare, ictu ocuii, la ricorrenza delle condizioni di operatività della causa di non punibilità;
Dato atto che, in data 1 dicembre 2023, la difesa dell’imputato ha fatto pervenire memoria difensiva – che è tardiva a norma dell’art. 611 c.p.p. perché non depositata almeno cinqu giorni “liberi” prima dell’udienza e del resto nulla aggiunge alle ragioni censura già esplici con la quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6/12/23