Particolare tenuità del fatto: non basta affermarla, bisogna contestare la sentenza
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che per ottenere tale beneficio non è sufficiente invocare genericamente la tenuità, ma è necessario confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Analizziamo insieme il caso.
I fatti del processo
Un soggetto, precedentemente condannato per il reato di evasione, proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua responsabilità. L’unico motivo del ricorso si basava sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il comportamento del proprio assistito, pur costituendo reato, era stato di un’offensività talmente lieve da non meritare una sanzione penale.
La decisione della Corte e la particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno osservato che il ricorrente si era limitato a riproporre la tesi della tenuità del fatto senza però contestare in modo specifico e puntuale le ragioni per cui la Corte d’Appello aveva già escluso tale possibilità. La sentenza di secondo grado, infatti, aveva chiaramente evidenziato un elemento cruciale: il considerevole lasso temporale durante il quale l’imputato si era allontanato dal luogo degli arresti domiciliari. Questo dato oggettivo, secondo i giudici di merito, era di per sé incompatibile con il concetto di “tenuità”.
Le motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del processo di impugnazione: il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve contenere una critica specifica e argomentata del provvedimento che si intende contestare. In questo caso, il ricorrente non ha spiegato perché la valutazione della Corte d’Appello sul “considerevole lasso temporale” fosse errata. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato considerato generico e, come tale, inammissibile.
La Corte ha quindi ribadito che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può prescindere da un’analisi concreta delle modalità della condotta. Un’evasione che si protrae per un tempo significativo non può essere considerata un’offesa minima, poiché lede in modo non trascurabile l’interesse dello Stato al controllo delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: chi intende invocare la non punibilità per particolare tenuità del fatto deve costruire un’argomentazione solida, capace di smontare le ragioni contrarie esposte dai giudici di merito. Non è sufficiente asserire la tenuità, ma occorre dimostrarla confrontandosi con tutti gli elementi del caso concreto, specialmente quelli valorizzati nella sentenza impugnata. La durata dell’allontanamento nel reato di evasione si conferma come un fattore decisivo, che può precludere l’accesso a questo beneficio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non si è confrontato con le motivazioni della sentenza impugnata, la quale aveva già escluso la tenuità del fatto a causa del considerevole lasso temporale dell’allontanamento dagli arresti domiciliari.
Cosa si intende per ‘particolare tenuità del fatto’?
È una causa di non punibilità, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, che si applica quando l’offesa causata dal reato è minima e il comportamento del colpevole non è abituale.
Qual è stato l’elemento decisivo per escludere la tenuità del fatto nel caso di specie?
L’elemento decisivo è stato il ‘considerevole lasso temporale’ durante il quale l’imputato si è allontanato dal luogo degli arresti domiciliari, un comportamento ritenuto incompatibile con la nozione di fatto tenue.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34016 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34016 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per evasione);
esaminato l’unico motivo di ricorso.
Lo stesso – che censura l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., stante la asserita tenuità del fatto – non si confronta con la sentenza impugnata che evidenzia che il fatto non poteva in alcun modo ritenersi tenue in considerazione del considerevole lasso temporale dell’allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari (cfr. pag. 4).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.