Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5658 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 30/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5658 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GELA il 23/08/1995
avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte d’appello di Caltanissetta
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che il ricorso proponga motivi manifestamente infondati, in quanto:
in punto di mancato riconoscimento della attenuante speciale di cui all’art. 4, comma 3, l. 18 aprile 10975, n. 110, la sentenza impugnata Ł applicazione coerente dell’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui vi Ł ‘palese inconciliabilità tra l’applicazione dell’attenuante di cui al terzo comma dell’art. 4 L. 110/75 e la considerazione dei precedenti penali e della capacità a delinquere dell’imputato, elementi affatto indicativi di trascurabilità entità del fatto di reato’ (Sez. 1, Sentenza n. 40207 del 08/06/2016, PG in proc. Pashkaj, Rv. 268102, in motivazione);
in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il ricorso Ł in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui ‘il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un’arma impropria, impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME