Particolare Tenuità del Fatto: No al Beneficio in Caso di Abitualità
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per il principio di proporzionalità della pena. Tuttavia, il suo campo di applicazione è ben definito e non può essere esteso a situazioni in cui la condotta dell’imputato riveli una spiccata tendenza a delinquere. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso e chiarendo quando l’abitualità del comportamento esclude la non punibilità.
I Fatti del Caso: La Condanna per Minaccia Aggravata
Il caso trae origine da una condanna per il reato di minaccia aggravata, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
Il Ricorso e la Questione della Particolare Tenuità del Fatto
Il ricorrente lamentava, in primo luogo, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. A suo dire, la vicenda avrebbe dovuto essere archiviata proprio in virtù di questo istituto. In secondo luogo, contestava l’eccessività della pena inflittagli, ritenendola sproporzionata.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambe le argomentazioni, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile.
L’Abitualità come Ostacolo alla Tenuità del Fatto
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno sottolineato che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la possibilità di applicare l’art. 131-bis c.p. La decisione non si basava sulla valutazione dell’entità del singolo episodio, ma su due fattori cruciali:
1. L’abitualità delle condotte delittuose: L’imputato non era un criminale occasionale. La sua storia personale dimostrava una tendenza a commettere reati, un comportamento che la legge considera ostativo al riconoscimento della tenuità del fatto.
2. La gravità e spregiudicatezza dell’azione: Il modo in cui il reato era stato commesso era stato giudicato grave e sconsiderato, tale da escludere a priori una configurazione del fatto come ‘tenue’.
La Cassazione ha quindi confermato che, al di là degli altri presupposti richiesti dalla norma, la presenza di un comportamento abituale e la gravità intrinseca dell’azione precludono la non punibilità.
La Genericità del Motivo sulla Pena
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. L’imputato si era limitato a lamentare l’eccessività della sanzione senza però confrontarsi con le specifiche argomentazioni che avevano portato la Corte d’Appello a determinare quella pena. Un motivo di ricorso in Cassazione non può essere una semplice lamentela, ma deve contenere una critica puntuale e motivata della decisione impugnata.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione si pone in linea con un orientamento consolidato, rafforzando l’idea che la non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un automatismo, ma il risultato di una valutazione complessiva che tiene conto non solo dell’offesa in sé, ma anche della personalità e del comportamento dell’autore del reato. L’abitualità criminale rappresenta un confine invalicabile per l’applicazione di questo beneficio. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando non si può applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo la decisione, non si può applicare quando emerge l’abitualità delle condotte delittuose dell’imputato e quando la gravità e la spregiudicatezza dell’azione sono tali da non poter configurare il fatto come tenue.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo (mancata applicazione della tenuità del fatto) è stato ritenuto manifestamente infondato, mentre il secondo motivo (eccessività della pena) è stato giudicato troppo generico, in quanto non si confrontava con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47129 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47129 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il 01/12/1976
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna di NOME COGNOME per il delitto di minaccia aggravata;
Considerato che, con il primo motivo, l’imputato lamenta che non è stata dichiarata la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuit fatto ex art. 131-bis cod. pen.;
Ritenuta tale doglianza manifestamente infondata poiché la Corte territoriale ha correttamente ritenuto preclusa la possibilità – al di là della sussistenza altri presupposti applicativi richiesti dall’art. 131-bis cod. pen. – di dichi fatto non punibile in forza di detta norma in ragione dell’abitualità delle cond delittuose dell’imputato e della gravità e spregiudicatezza dell’azione, inidon consentire una configurazione del fatto come tenue (pag. 4);
Considerato che, con il secondo motivo, senza alcun confronto con le relative argomentazioni sottese alla decisione impugnata, il ricorrente deduce l’eccessivi del trattamento sanzionatorio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 27/11/2024