Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15565 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15565 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 19/09/1981
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta d& Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo erronea applicazione della legge in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; mancanza di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen.; erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen.
Chiede, pertanto ; annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi in questione, del tutto generici ed aspecifici, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura gi adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Gli stessi afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello di Catanzaro che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2.1. La Corte territoriale ha già argomentetamente confutato – con una motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto – la tesi difensi secondo cui non vi sarebbero i presupposti per il riconoscimento dell’ipotesi di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
I giudici del gravame del merito hanno dato infatti motivatamente conto degli elementi ostativi a concedere la causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen. In primo luogo, è stata presa in considerazione la circostanza della modalità di occultamento della sostanza in un luogo pubblico; in secondo luogo, il rinvenimento del bilancino di precisione, indice della intensità del dolo del ricorrente; in terzo luogo, sono stati valorizzati i plurimi carichi pendenti dai quali si può desu mere la pericolosità derivante dal reato in contestazione.
Al di là dei richiamo, ultroneo e non valorizzabile a tal fine, ai precedenti penali dell’imputato la Corte calabrese ha operato nel solco del consolidato orientamento secondo cui la lieve entità del reato ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e la particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen. sono due fattispecie diffe renti e l’applicazione della prima non implica quella della seconda. Ciò perché si tratta di fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi,
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le modalità e le circostanze dell’azione nonché la quantità e la qualità delle so- stanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento
della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l’entità del danno o del pe-
ricolo, nonché il carattere non abituale della condotta (cfr. Sez. 3 n. 18155 del
16/04/2021, COGNOME, Rv. 281572-01).
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictum
delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com-
plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, de
grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo
(Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
2.2. Manifestamente infondate sono anche le doglianze in punto di ritenuta recidiva, avendo la Corte valutato, ai fini della ritenuta pericolosità sociale, la pr
senza, oltre che di precedenti penali, anche quella di precedenti giudiziari.
I giudici del gravarne del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura.
2.3. Anche la motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08.04.2025