Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15561 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15561 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERME VIGLIATORE il 04/09/1966
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 21 maggio 2024, con la quale NOME è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa, per il reato di cui all’art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell’art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito dalla necessaria analisi critica degli argomenti posti alla base della decisione impugnata.
La Corte territoriale, rigettando lo specifico motivo di gravame, ha motivato in modo logico e congruo il diniego della causa di non punibilità invocata, in ragione della gravità della condotta dell’imputato e della particolare intensità del dolo. E’ stato posto l’accento sulla circostanza che il ricorrente ha omesso di dichiarare redditi da lavoro di cui era certamente a conoscenza, trattandosi di somme da lui stesso percepite non già in via occasionale, ma nell’esercizio di un’attività imprenditoriale da lui svolta in qualità di titolare della omonima ditta.
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590 secondo cui «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretament realizzati dall’agente»).
Va, peraltro, ricordato che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri
cui all’art. 133, co. 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli ele menti di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti
levanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 –
01; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-
bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-
zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso in data 8 aprile 2025
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