Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20849 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20849 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTEL VOLTURNO il 17/01/1996
avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di uso di atto
falso di cui all’art. 489 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputato e al suo
difensore, è manifestamente infondato in quanto, trattandosi di un mero rinvio di udienza ed essendoci già stata la costituzione delle parti, non era necessario
reiterare la notifica del nuovo decreto di citazione a giudizio;
Rilevato che il secondo motivo, che lamenta vizio di motivazione relativamente alla mancata valutazione delle nuove conclusioni difensive, è
generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod.
proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura
formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ed è, inoltre, manifestamente infondato
in quanto le nuove conclusioni inviate dal difensore in data 13/01/2025 sono reiterative delle conclusioni precedentemente depositate il giorno 7/01/2025, non
sussistendo dunque alcuna lesione del diritto alla difesa del ricorrente;
Ritenuto che il terzo ed ultimo motivo di gravame, che contesta vizio di motivazione in ordine all’omessa applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione della suddetta causa di esclusione della punibilità argomentazioni logiche e ineccepibili, giungendo alla conclusione che la particolare pericolosità della condotta e il fatto che la stessa non sia né occasionale né isolata, in quanto il ricorrente era già stato precedentemente sanzionato per guida con patente ritirata, non permettono di ritenere sussistenti i presupposti per l’applicazione della ricordata disposizione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 maggio 2025
igliere estensore