Particolare Tenuità del Fatto: Non Basta la Minima Offesa se il Dolo è Intenso
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del sistema penale, evitando processi per fatti di minima importanza. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: un’elevata intensità del dolo può precludere l’accesso a questo beneficio, anche se il danno concreto è limitato.
Il Caso in Esame: Evasione e Mancata Giustificazione
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato per il reato di evasione. L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, data la natura del reato commesso. La difesa puntava a dimostrare che la condotta non aveva causato un’offesa significativa al bene giuridico tutelato.
Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già rigettato questa tesi, e la Cassazione ne ha confermato l’orientamento, dichiarando il ricorso inammissibile.
La Decisione della Corte: Focus sull’Intensità del Dolo
La Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della vicenda, poiché ha ritenuto che i motivi del ricorso non fossero consentiti in sede di legittimità. La decisione si è concentrata sulla correttezza logica e giuridica della sentenza impugnata. I giudici hanno sottolineato come la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. fosse stata giustificata in modo puntuale e coerente.
Le Motivazioni: la Particolare Tenuità del Fatto non è compatibile con un Dolo Elevato
Il punto centrale della motivazione risiede nella valutazione dell’elemento psicologico del reato: il dolo. Secondo la Corte, i giudici di merito hanno correttamente evidenziato un’intensità del dolo non compatibile con la norma invocata. Questa valutazione si basava su un elemento specifico: la totale assenza di prove a sostegno delle ragioni difensive addotte per giustificare l’allontanamento dal domicilio di restrizione.
In altre parole, l’imputato non ha fornito alcuna spiegazione credibile per la sua evasione. Questa carenza probatoria è stata interpretata come un indicatore di una volontà criminosa piena e consapevole, non mitigata da circostanze esterne. Un dolo così intenso, secondo la Corte, non può coesistere con la ‘tenuità’ del fatto richiesta dalla legge. Il fatto non è ‘tenue’ non solo per il danno materiale, ma anche per la riprovevolezza della volontà che lo ha generato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio interpretativo di grande importanza pratica. La valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può limitarsi a un’analisi quantitativa del danno, ma deve necessariamente estendersi all’elemento soggettivo del reato. Un comportamento deliberato, privo di qualsiasi giustificazione e pienamente voluto, difficilmente potrà beneficiare della non punibilità, anche se le sue conseguenze pratiche sono contenute. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la difesa deve essere in grado di fornire elementi concreti non solo sull’esiguità dell’offesa, ma anche su una ridotta intensità della colpevolezza dell’agente. In assenza di tali elementi, come nel caso di specie, la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. rischia di essere respinta.
Quando non si può applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo questa ordinanza, la non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata quando l’intensità del dolo (l’intenzione criminale) è ritenuta elevata e incompatibile con la norma. Ciò è particolarmente vero quando l’imputato non fornisce elementi probatori per giustificare la propria condotta.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti in sede di legittimità. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la decisione del giudice precedente di non applicare l’art. 131-bis c.p. fosse stata giustificata in modo puntuale, logico e corretto, basandosi sull’intensità del dolo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30938 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30938 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 13/11/1974
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la se epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consent legge in sede di legittimità in quanto la mancata applicazione della causa di non punibili dall’art 131 bis cp viene puntualmente, logicamente e correttamente giustificata face sulla intensità del dolo, ritenuta non compatibile con la norma evocata, (intensità coerentemente rapportata alla carenza di elementi probatori diretti a confortare difensivo quanto alle ragioni giustificative dell’allontanamento dal domicilio di restriz a fondamento della evasione contestata;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 giugno 2025.