Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17893 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CANICATTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e privo del necessario requisito della specificità;
ritenuto che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, pienamente condivisa dal Collegio, l’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità p particolare tenuità del fatto può risultare anche implicitamente dalla motivazione con la qual giudice d’appello ha considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevol dell’imputato, alla stregua dell’art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del tratt sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (così, tra le tante, Sez. 4, n. 27595 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420);
ritenuto, infatti, che, quanto al caso di specie, dall’esame complessivo della motivazion della sentenza e, in particolare, della condotta tenuta dalla ricorrente, può desumersi che il f non è stato considerato di particolare tenuità (a pagina 1 si segnala che, oltre ad avere profer delle frasi minacciose, l’odierna ricorrente, in una circostanza, tentava di aggredire un agente Polizia Penitenziaria, mentre, in altra, spintonava altro agente).
Ritenuto, inoltre, sotto altro profilo, che il motivo di ricorso è aspecifico (cfr. (Se 5922 del 19/01/2023, Camerano Spelta Rapini, Rv. 284160) in quanto si limita ad insistere nella richiesta, senza allegare alcuna specifica circostanza significativa della particolare te del fatto, limitandosi a giustificare «l’errore di stampa» contenuto nel motivo di app (evidenziato dalla sentenza impugnata).
Ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024