Particolare tenuità del fatto: quando il ricorso generico viene respinto
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale. Tuttavia, il suo riconoscimento non è automatico e la sua applicazione è subordinata a una valutazione discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di tale valutazione e ribadisce un principio fondamentale del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. Vediamo come la Corte ha affrontato un caso in cui si contestava sia la responsabilità penale sia il mancato riconoscimento di questa causa di non punibilità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’imputato, non accettando la sentenza di condanna, decideva di adire la Suprema Corte, affidando il suo ricorso a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la valutazione della particolare tenuità del fatto
Il ricorrente basava la sua difesa su due argomentazioni principali:
1. Errata motivazione sulla responsabilità: Si contestava la correttezza della motivazione con cui i giudici di merito avevano affermato la sua colpevolezza per il reato di ricettazione.
2. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Si lamentava il fatto che la Corte d’Appello non avesse applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonostante, a suo dire, ne ricorressero i presupposti.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. L’analisi della Corte si è concentrata sulla struttura stessa dei motivi presentati.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha osservato che le argomentazioni non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e puntualmente respinte nel giudizio d’appello. In altre parole, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse tesi senza sviluppare una critica specifica e argomentata contro le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Un ricorso così formulato, secondo la Corte, è solo “apparente” e non assolve alla sua funzione tipica, risultando quindi inammissibile.
La Valutazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Suprema Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello di non applicare l’art. 131-bis fosse basata su una motivazione “congrua e non illogica”. I giudici di merito avevano escluso la particolare tenuità in ragione del grado di offensività del fatto e delle modalità “oggettivamente insidiose” della condotta. La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire che la valutazione sulla tenuità del fatto richiede un’analisi complessa di tutte le circostanze concrete, basata sui criteri dell’art. 133 c.p. (modalità dell’azione, gravità del danno, intensità del dolo). Tale valutazione rientra pienamente nei poteri discrezionali del giudice di merito e può essere censurata in sede di legittimità solo se viziata da manifesta illogicità.
le motivazioni
La decisione della Corte si fonda su due pilastri fondamentali del diritto processuale penale. Il primo è il principio di specificità dei motivi di ricorso. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e completa. Un ricorso che si limita a ripetere le doglianze già esaminate, senza confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, elude questa funzione e viene giustamente sanzionato con l’inammissibilità. Il secondo pilastro è la natura della valutazione richiesta dall’art. 131-bis c.p. La non punibilità per tenuità non deriva da un calcolo matematico, ma da un giudizio ponderato che il giudice deve compiere sulla base di tutti gli indici previsti dall’art. 133 c.p. Non è sufficiente che il danno sia esiguo; è necessario che l’intera vicenda, comprese le modalità della condotta e la colpevolezza dell’agente, appaia di minima rilevanza. La Corte ha confermato che, a tal fine, è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti più significativi per escludere la tenuità, senza dover analiticamente esaminare ogni singolo aspetto, purché la sua scelta sia motivata e non si risolva in mere clausole di stile.
le conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, un ricorso per Cassazione deve essere redatto con estrema cura, evitando la semplice riproposizione di argomenti già discussi e concentrandosi invece sui vizi specifici (di legge o di logica) della sentenza di appello. In secondo luogo, l’invocazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere supportata da elementi concreti che dimostrino la minima offensività complessiva della condotta. Non si tratta di un beneficio automatico, ma di un istituto la cui applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale, seppur motivata, del giudice di merito, il cui operato è difficilmente sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è automatica?
No, non è automatica. Richiede una valutazione complessa e discrezionale del giudice, che deve considerare tutte le circostanze del caso, come le modalità della condotta e il grado di offensività, per stabilire se il fatto sia effettivamente di minima entità.
Cosa significa che la valutazione sulla tenuità del fatto rientra nei poteri discrezionali del giudice?
Significa che il giudice di merito, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge (art. 133 c.p.), ha il potere di decidere se un fatto è di particolare tenuità. La Corte di Cassazione può rivedere questa decisione solo se la motivazione è palesemente illogica o assente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 595 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 595 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONTESARCHIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., n deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda particolare pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto, che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere reiterati doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte di merito è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione che ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione del grado di offensività del fatto e delle moda “oggettivamente insidiose” della condotta (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);
considerato che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilit prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutaz complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli r rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940); poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del gi correttamente esercitati nel caso di specie;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
5«t)
Così deciso, il 18/11/2025