Particolare tenuità del fatto: la Cassazione fissa i paletti per il ricorso
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del sistema giudiziario, escludendo la punibilità per reati considerati di minima offensività. Tuttavia, le condizioni per la sua applicazione sono spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 8869/2024) offre chiarimenti cruciali sui limiti del ricorso e sulla discrezionalità del giudice nel valutarne i presupposti.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Ancona. L’appellante lamentava, in sostanza, due principali violazioni di legge da parte dei giudici di merito.
I Motivi del Ricorso: Particolare Tenuità del Fatto e Attenuanti
Il ricorrente basava la sua impugnazione su due motivi distinti.
In primo luogo, contestava il mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto. A suo dire, i giudici non avrebbero correttamente valutato la lieve entità del reato commesso.
In secondo luogo, si doleva del mancato riconoscimento di un’attenuante, sostenendo che le prove a disposizione avrebbero dovuto condurre a una diversa ricostruzione dei fatti e, di conseguenza, a una pena più mite. Si trattava, in sostanza, di una critica diretta alla valutazione delle fonti probatorie operata nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, ribadendo i confini invalicabili del giudizio in Cassazione.
Le Motivazioni: i limiti della valutazione del giudice sulla particolare tenuità del fatto
La Corte ha smontato entrambi i motivi di ricorso con argomentazioni precise.
Per quanto riguarda la particolare tenuità del fatto, i giudici hanno definito il motivo “manifestamente infondato”. Hanno richiamato un precedente orientamento secondo cui, per valutare la tenuità dell’offesa, il giudice deve sì fare riferimento ai criteri generali indicati dall’articolo 133 del codice penale (gravità del danno, intensità del dolo, etc.), ma non è obbligato a esaminarli tutti analiticamente. È sufficiente che la sua decisione sia motivata sulla base degli elementi ritenuti più rilevanti nel caso specifico, come era avvenuto nella sentenza impugnata. Questo principio conferisce al giudice di merito un margine di discrezionalità significativo, che non può essere censurato in sede di legittimità se la motivazione è logica e coerente.
Relativamente al secondo motivo, concernente il mancato riconoscimento dell’attenuante, la Corte ha osservato che le argomentazioni del ricorrente miravano a ottenere una rivalutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. Questo tipo di richiesta è del tutto estranea al giudizio di Cassazione, il cui compito non è quello di riesaminare il merito della vicenda (il cosiddetto “sindacato di fatto”), ma solo di controllare la corretta applicazione della legge (il “sindacato di legittimità”). Il ricorrente non aveva individuato un vero e proprio “travisamento della prova” (cioè una lettura palesemente errata di un atto processuale), ma si era limitato a proporre una lettura diversa del materiale probatorio, operazione non consentita davanti alla Suprema Corte.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. La prima è che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto è ampiamente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, il quale deve motivare la sua scelta indicando gli elementi decisivi, senza essere costretto a una disamina puntuale di tutti i criteri dell’art. 133 c.p. La seconda è un monito per chi intende ricorrere in Cassazione: l’impugnazione deve concentrarsi su questioni di pura legittimità, evitando di trasformarsi in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Un ricorso che non rispetta questi confini è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione.
Per valutare la particolare tenuità del fatto, il giudice deve analizzare tutti i criteri previsti dall’art. 133 del codice penale?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione, ma è sufficiente l’indicazione di quelli che il giudice ritiene rilevanti per la sua decisione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove o di fornire una diversa ricostruzione dei fatti?
No. Il ricorso in Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Pertanto, non è possibile chiedere una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti, a meno che non si denunci uno specifico e decisivo travisamento di una prova.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8869 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8869 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CIVITANOVA MARCHE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto ìl ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato alla luce della consolidata gìurisprudenza di legittimità (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044), secondo cui, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particola tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato c riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come avvenuto nella specie ( vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati d giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitatole ragioni del loro convincimento (si veda pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024.