Particolare Tenuità del Fatto: I Limiti del Giudizio della Cassazione
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, escludendo la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per analizzare i confini del sindacato di legittimità su tale valutazione, specialmente quando viene negato il beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un procedimento penale in cui un individuo veniva condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 477 e 482 c.p. (falsità materiale commessa da privato). La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, pur concedendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena, confermava la colpevolezza dell’imputato. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un unico motivo: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il ricorso e il diniego del beneficio della particolare tenuità del fatto
Il ricorrente contestava l’assenza di una motivazione logica da parte della Corte d’Appello nel negare l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni per cui il fatto non poteva essere considerato di lieve entità. Il fulcro del ricorso era, quindi, un presunto vizio di motivazione su un punto decisivo per l’esito del processo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno innanzitutto ribadito un principio consolidato: la valutazione circa la sussistenza della particolare tenuità del fatto costituisce un giudizio di merito, tipicamente discrezionale, che sfugge al sindacato di legittimità se non è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico e se è sorretto da una motivazione sufficiente.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che il giudice di merito aveva fornito una motivazione esente da vizi logici. La decisione di negare il beneficio si basava su una corretta valorizzazione della pericolosità della condotta. In particolare, è stato sottolineato come l’assenza di un titolo abilitativo alla guida (patente), funzionale all’utilizzo di un mezzo di trasporto, rivelasse un’estrema pericolosità per i possibili danni a terzi derivanti dalla circolazione di un veicolo in tali condizioni. Questa valutazione, secondo la Cassazione, è un argomento giuridico corretto e sufficiente a giustificare il diniego del beneficio.
Conclusioni
La decisione in commento conferma che non è sufficiente lamentare un disaccordo con la valutazione del giudice per ottenere una revisione in Cassazione. Il ricorso contro il diniego dell’art. 131-bis c.p. ha possibilità di successo solo se si riesce a dimostrare un’evidente illogicità o un’assoluta carenza nella motivazione. La discrezionalità del giudice di merito, se esercitata in modo razionale e argomentato, rimane insindacabile. L’esito del caso è stato, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della definitività della sentenza di condanna.
È possibile contestare in Cassazione la decisione di un giudice di non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sì, ma il ricorso è ammissibile solo se si dimostra che la motivazione del giudice è manifestamente illogica, arbitraria o del tutto assente. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Perché in questo caso è stata negata la particolare tenuità del fatto?
Il beneficio è stato negato perché il giudice ha ritenuto la condotta estremamente pericolosa. Nello specifico, la mancanza di un titolo di guida valido per condurre un veicolo è stata considerata un indicatore di alto rischio per potenziali danni a terzi.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non viene esaminato nel suo contenuto. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19495 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19495 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME COGNOME nato a IL CAIRO( EGITTO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che – in parziale riforma della pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale cittadino con la quale l’imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 482 e 477 cod. pen.- ha rideterminato la pena a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che il primo ed unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia l’assenza di una motivazione logica in relazione al diniego dell’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione; il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, (pag. 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici, valorizzando come l’assenza di un titolo abilitativo alla guida, funzionale all’utilizzo di un mezzo di trasporto, rivela la estrema pericolosità della condotta per i possibili danni a terzi derivanti dalla circolazione di un veicolo senza avere conseguito la patente.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024 Il coisiliereptsore
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Il Presidente